Dalla Commissione al Senato arrivano i primi emendamenti al ddl sul registro delle oppisizioni

di Lucia Izzo - Stop alle telefonate indesiderate e al telemarketing selvaggio. Prosegue l'iter in Commissione del disegno di legge n. 2603 (qui sotto allegato), d'iniziativa del senatore Crosio, recante "Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178".


L'obiettivo del disegno di legge, come si legge nella relazione d'accompagnamento, è rendere possibile a tutti gli utenti, a prescindere dal fatto che il loro numero sia o meno iscritto negli elenchi degli abbonati, la manifestazione del dissenso all'utilizzo della propria numerazione da parte di operatori per fini pubblicitari o vendita diretta o indagini di mercato. 


In questo modo gli operatori commerciali potranno giustamente chiamare i soli utenti non iscritti nel registro delle opposizioni, mentre gli utenti che avranno manifestato il proprio dissenso potranno evitare di essere contattati controvoglia.


Infatti, attualmente esiste un registro delle opposizioni in cui i cittadini possono iscrivere il proprio numero di telefono, fisso o mobile, per opporsi alla ricezione di telefonate per fini pubblicitari o di vendita diretta, purché però la propria numerazione sia presente negli elenchi pubblici degli abbonati. 


Tuttavia, poichè solo una minima parte degli utenti che possiedono un'utenza telefonica intestata a proprio nome risulta in tali elenchi, l'opposizione all'utilizzo dei propri dati a fini commerciali può essere esercitata solo da un numero ristretto di cittadini.

Il testo

Il testo si compone di un unico articolo su cui si sono concentrati gli emendamenti dell'ottava Commissione al Senato. 


Il primo comma, come emendato, afferma che possono iscriversia seguito di loro specifica richiesta, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

7 settembre 2010, n. 178, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Il comma 1-bis, inserito da un emendamento precisa che, nel Registro pubblico delle opposizioni di cui al precedente comma sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

Consensi revocati con l'iscrizione

Ancora, ulteriore novità introdotta dagli emendamenti, con l'iscrizione al registro summenzionato si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che avevano autorizzato il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


È altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

Vietata la diffusione dei dati personali

Ancora, il testo intende vietare al titolare del trattamento la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione, con qualsiasi forma o mezzo, dei dati personali degli interessati iscritti al registro per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento.


In caso di violazione dei divieti previsti, gli emendamenti spingono per l'applicazione della dovesse essere sanzione prevista dall'articolo 162, comma 2-bis, del codice ossia quella del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro


In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti potranno altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

DDL 2603 Telemarketing

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: