In attesa del Regolamento attuativo della legge n. 5 dell'11 gennaio 2018 si possono bloccare le telefonate indesiderate che si ricevono sul cellulare?

Domanda: Posso bloccare le telefonate indesiderate che ricevo a ogni ora del giorno sul mio cellulare?

Risposta: No, o meglio per il momento non è possibile farlo in via definitiva, perché deve essere ancora approvato il Regolamento attuativo della legge n. 5/2018, in vigore dal 4 febbraio 2018, contenente "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato".

La legge infatti, la cui attuazione è attesa nel corso del secondo semestre del 2018, estende anche a chi possiede un cellulare, la possibilità d'iscriversi nel Registro pubblico delle opposizioni, riservato per il momento solo ai numeri presenti negli elenchi telefonici.

Registro pubblico delle opposizioni: chi si può iscrivere?

Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 5/2018 prevede che possano iscriversi al Registro delle Opposizioni, in via telematica o telefonica, previa specifica richiesta e anche per tutte le utenze fisse e mobili, loro intestate tutti i soggetti interessati che desiderino opporsi al trattamento dei loro numeri telefonici per finalità pubblicitarie, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciale.

I numeri fissi sono inseriti automaticamente

Il terzo comma dell'art. 1 prevede inoltre che tutte le numerazioni fisse, che gli operatori devono fornire periodicamente al gestore del registro pubblico delle opposizioni, sono inserite automaticamente nel Registro delle opposizioni, anche se non sono presenti negli elenchi telefonici.

Registro delle opposizioni: cosa succede quando ci si iscrive?

Il comma 5 dell'art 1 della legge 5/2018 prevede che l'iscrizione al Registro delle opposizioni ha come effetto la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, in qualunque modo, con ogni mezzo a qualsiasi soggetto. Restano salvi solamente "i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali e' comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca" e "il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro".

Cosa succede se i miei numeri vengono ceduti nonostante l'iscrizione?

Dall'entrata in vigore della legge n. 5/2018 è vietato comunicare o trasferire a terzi, in qualunque modo i dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni per finalità pubblicitarie, di vendita, per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali non riferibili ad attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento.

La trasgressione, a meno che non costituisca illecito penale, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e nei casi più gravi la sospensione o la revoca a svolgere l'attività.

Telefonate indesiderate: che cosa si può fare nel frattempo?

In attesa che venga emanato il Regolamento si possono fare le seguenti azioni contro le telefonate indesiderate:

  • se si possiede un telefono o smartphone utilizzare la funzione "blocco chiamate" dopo ogni telefonata indesiderata per evitare che lo stesso call center disturbi di nuovo;
  • si può anche revocare il consenso dei dati al soggetto che ne dispone per fini pubblicitari (es. operatore telefonico) inviando una raccomandata a/r;
  • se si dispone di un account sul sito del gestore telefonico si possono togliere le spunte a eventuali consensi al trattamento dei dati per fini commerciali rilasciati distrattamente, in fase di stipula del contratto;
  • segnalare il problema alla polizia postale o al Garante privacy;
  • ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

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