Le sanzioni previste nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Avv. Edoardo Di Mauro - La legge 3/2012 (c.d. legge salvasuicidi) è finalizzata a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate da essa, ed è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla stessa.

Cos'è il sovraindebitamento

Per "sovraindebitamento" si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Le responsabilità penali e patrimoniali del debitore

Fatta questa premessa, si vuole evidenziare l'attenzione nel valutare i requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento ma anche alle responsabilità penali e patrimoniali a cui si può incorrere nell'allegazione di fatti o documenti non corrispondenti al vero.

Le sanzioni stabilite dalla legge 3/2012

E' opportuno pertanto essere edotti sulle sanzioni stabilite dalla legge.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

Avv. Edoardo Di Mauro

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