Il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre quello per il credito derivante dalle differenze retributive spettanti per la superiore qualifica è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. Lo ha ribadito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7116 del 6 aprile 2005, discostandosi dall'orientamento minoritario secondo cui la qualifica non è configurabile come bene giuridico protetto indipendentemente dal trattamento economico e normativo.
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(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 aprile 2005 n° 7116 )
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