di Lucia Izzo - Il termine ordinario di prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.) trova applicazione, per i crediti iscritti a ruolo, solo qualora il titolo sia costituito da un
provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo. Per le cartelle di pagamento di crediti erariali, aventi natura di atto amministrativo e dunque prive dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, si applica la prescrizione quinquennale non operando la "conversione" di cui all'art. 2953 del
codice civile.
La nota dell'Ispettorato
Lo ha chiarito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 7722 del 4 settembre 2019 (qui sotto allegata) fornita in risposta alla richiesta di parere formulata dall'INL di Avellino e inerente la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo
In particolare, l'ufficio territoriale ha chiesto se sia condivisibile o meno l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Direzione Regionale Campania, secondo cui l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al
termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del
codice civile.
Il ragionamento dell'Agenzia si basa sulla
natura di titolo esecutivo del "ruolo" che comporterebbe un
effetto novativo del credito, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale in assenza di espressa previsione per l'azione di riscossione.
Prescrizione decennale solo per provvedimenti definitivi
Nel fornire risposta al quesito l'INL richiama l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, con
sentenza n. 23397/2016, si sono pronunciate sulla possibilità di applicare la conversione del termine di prescrizione breve in quello
ordinario decennale, prevista dall'articolo 2953 c.c., alle "fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali … nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (…)".
Con la citata
sentenza la Suprema Corte, nel ribadire che la cartella di pagamento ha "natura di atto amministrativo" e come tale "è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato", ha ritenuto non applicabile a tali atti la disposizione contenuta nel suddetto art. 2953 c.c., in quanto la stessa trova applicazione alle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando il titolo è costituito da un
provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.
Nella
sentenza la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, non trovando applicazione l'art. 2953 c.c., la decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella stessa, pur determinando la sostanziale "irretrattabilità del credito …
non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario". Il termine resta dunque quinquennale.