La Legge Gelli fa riferimento esclusivamente alle strutture sanitarie, creando una disparità di trattamento che potrebbe essere superata dagli interpreti

Domanda: "Il nuovo obbligo di trasparenza introdotto dalla Legge Gelli in materia di responsabilità medica vale anche per gli studi professionali?"

Risposta: "L'articolo 4 della Legge Gelli (qui sotto allegata) ha introdotto l'obbligo, per le strutture pubbliche e private, di pubblicare i dati inerenti ai risarcimenti che sono stati erogati a titolo di responsabilità medica negli ultimi cinque anni.

Il testo della legge, a tal proposito, fa espresso riferimento esclusivamente alle strutture sanitarie, con la conseguenza che il medesimo obbligo, volendo attenersi alla lettera della norma, non grava sugli studi professionali. Si tratta tuttavia di una differenziazione che rischia di essere iniqua e che, verosimilmente, potrebbe presto essere colmata dalla giurisprudenza, con un'interpretazione estensiva della locuzione struttura sanitaria, che ricomprenda, più in generale, ogni luogo ove sono erogate delle prestazioni sanitarie.

Tuttavia la legge è ancora troppo giovane e, per avere una risposta certa, non si può far altro che attendere.

In ogni caso val la pena di ricordare che, oltre all'obbligo di rendere disponibili i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio mediante pubblicazione sul proprio sito internet, le strutture sanitarie pubbliche o private, per il tramite della propria direzione sanitaria, su richiesta degli aventi diritto devono fornire la documentazione sanitaria relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico, entro sette giorni dalla richiesta degli interessati. Eventuali integrazioni vanno poi fornite, in ogni caso, entro trenta giorni dalla predetta richiesta".


Legge 24/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: