Anche se repentino il gesto rientra tra le condotte vietate dall'art. 609-bis c.p.

di Redazione - Anche lo schiaffo sul sedere rientra nell'ambito delle condotte vietate dall'art. 609-bis c.p. Lo ha ricordato la Cassazione con sentenza n. 15245/2017, confermando la condanna a 10 mesi di carcere per il reato di violenza sessuale, nei confronti di un uomo che a bordo di un motorino aveva dato uno "schiaffo" sul sedere ad una donna che camminava, approfittando del fatto che la stessa era di spalle per poi darsi alla fuga.

A nulla valgono i tentativi di difesa dell'imputato che sosteneva che il palpeggiamento non potesse rientrare nel reato contestato, giacchè privo della connotazione di atti sessuali e, pertanto, inidoneo ad incidere sulla libertà sessuale della persona offesa. Senza contare, asseriva l'imputato, che non era sua intenzione "compiere un atto di libidine sulla donna, bensì, stando a bordo di un ciclomotore, si era limitato ad uno schiaffo sul sedere".

Per gli Ermellini, il ricorso è inammissibile e la decisione della corte territoriale deve ritenersi immune da censure.

I fatti stessi, inoltre, confermano dalla terza sezione penale, evidenziano come la "condotta dell'imputato si era concretizzata in un palpeggiamento, e non in uno schiaffo, sia pure di breve durata, di zone erogene, comunque suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, ritenuto irrilevante, ai fini della configurazione del reato, il conseguimento della soddisfazione erotica".

Come ribadito più volte dalla giurisprudenza (cfr., Cass. n. 21020/2015), concludono dal Palazzaccio, in tema di reati sessuali, "la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria". Pertanto, che si tratti di palpeggiamenti o schiaffi sui glutei della vittima, "l'eventuale finalità ingiuriosa dell'agente - non - esclude la natura sessuale della condotta", oltre al fatto che "nella nozione di atti sessuali non sono ricompresi solo quelli indirizzati alla sfera genitale ma anche tutti quelli idonei a ledere la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale della persona offesa, quali palpeggiamenti, o in genere, toccamenti, bacio, strofinamento delle parti intime".

Cassazione, sentenza n. 15245/2017

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