L'Agenzia delle entrate ha definito il modello utile per comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

di Valeria Zeppilli - Dal 1° luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate notificherà ai contribuenti gli avvisi e gli accertamenti solo tramite pec, sulla scia di una tendenza già inaugurata da Equitalia e in attuazione di quanto prevede il nuovo articolo 60, comma 7, del D.P.R. numero 600/1973 nella veste assunta dopo le modificazioni introdotte dal decreto legge 22 ottobre 2016, numero 193 (convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, numero 225).

Fino al 30 giugno, invece, continuerà a procedersi alla notifica nelle modalità tradizionali.

Destinatari della notifica

La notifica via pec, più in particolare, diventerà la regola per tutti i titolari di partita Iva, i professionisti e le imprese.

Anche i privati potranno essere raggiunti dall'Agenzia delle entrate con tale metodo, ma solo se faranno espressa richiesta di ricevere le comunicazioni fiscali tramite pec. A tal fine è possibile indicare non solo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ma anche quello del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado o di un professionista di fiducia.

Modello per comunicare la pec

Con provvedimento del 3 marzo 2017 (qui sotto allegato), l'Agenzia

delle entrate ha a tal proposito definito il modello utile per comunicare il proprio indirizzo pec, che può essere presentato direttamente dal soggetto abilitato ai servizi telematici ed esclusivamente in via telematica. Le modalità di trasmissione, tuttavia, saranno definite da un provvedimento apposito del Direttore dell'Agenzia delle entrate, anche se già da ora è chiaro che essa dovrà avvenire mediante il software disponibile in via gratuita sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La scelta dell'indirizzo pec ha effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della comunicazione, ma quest'ultima è comunque inefficace se l'istante è titolare di un indirizzo pec inserito nell'INI-PEC. Se tale inserimento è successivo, la comunicazione perderà efficacia in un secondo momento.

Pec piena o inattiva

Nel caso in cui la casella pec del contribuente risulti piena, l'Agenzia delle entrate provvede a un secondo tentativo di consegna lasciando passare un intervallo temporale di almeno sette giorni.

Se anche il secondo tentativo non va a buon fine, alla notifica si provvede depositando l'atto in via telematica nell'area riservata del sito internet della InfoCamere s.c.p.a. e pubblicando il relativo avviso nello stesso sito, entro il secondo giorno successivo al deposito e per quindici giorni. Il destinatario viene informato dell'avvenuta notifica dell'atto dall'ufficio attraverso lettera raccomandata.

La stessa procedura si segue anche se la casella pec è inattiva o non funzionante.

Perfezionamento della notifica

La nuova notifica via pec si perfeziona per il notificante quando ottiene la ricevuta di accettazione con l'attestazione temporale di spedizione, per il notificato dal momento dell'avvenuta consegna risultante dalla ricevuta trasmessa all'ufficio dal gestore della casella pec del destinatario o, se la pec è satura o l'indirizzo non è valido o è inattivo, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sul sito di InfoCamere s.c.p.a.

Agenzia delle entrate 3 marzo 2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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