Nota di commento alla requisitoria del delitto di Sarah Scazzi che ha visto la Cassazione confermare l'ergastolo per Cosima e Sabrina

Abogado Francesca Servadei - Il delitto della giovane Sarah Scazzi ad Avetrana il 26 agosto 2010, sta riempendo in questi giorni le colonne dei giornali. La prima sezione penale della Cassazione ha confermato l'ergastolo per Cosima Serrano e Sabrina Misseri, rispettivamente, zia e cugina della vittima e ridotto a 4 anni e 11 mesi la pena per il fratello di Michele, Carmine Misseri.
E' importante soffermarsi sulla requisitoria del sostituto procuratore generale, di ben 18 pagine, che si apre preliminarmente adducendo che la posizione di una delle imputate può leggersi in modo innocentista a condizione che la versione adottata in sentenza sia illogica. Segue poi affermando l'inattendibilità di uno dei coimputati nella parte relativa alla confessione, giudicando attendibile la parte in cui evocava la responsabilità di una coimputata. In virtù di questo la giurisprudenza della Suprema Corte asserisce che "allorquando la chiamata di correo o la confessione siano seguite da ritrattazioni, il giudice del merito è tenuto a sottoporre ciascuna dichiarazione a rigorosa analisi critica in modo da comprendere le ragioni che hanno dato luogo all'una, e poi, all'altra, al fine di esplicitare i motivi per i quali ritenga di attribuire prevalenza alla seconda dichiarazione. All'esito di tale indagine, ove il contrasto permanga ed appaia insanabile, legittimamente il giudice del merito può rifiutare di attribuire ogni rilievo probatorio al complesso delle dichiarazioni contrastanti".

Il procuratore segue poi affermando la responsabilità penale dei coimputati.

Per quanto concerne la prima, viene sottolineato come nel ricorso si fa riferimento all'assenza dell'elemento centrale di ogni reato, ossia il movente; mentre per l'accusa gli intrecciati rapporti tra la vittima, l'imputata ed un terzo soggetto sono di fondamentale importanza. Infatti proprio il rapporto tra vittima e imputata si raffreddano moltissimo a causa di una iniziale unilaterale competizione basata sostanzialmente sull'aspetto fisico, a causa del quale le attenzioni del terzo soggetto potevano spostarsi dall'imputata alla vittima.

Altro aspetto importante del ricorso sono gli orari nei confronti dei quali la difesa punta molto:

a) 14:23, orario nel quale la vittima non poteva prevedere che altro soggetto avesse confermato la volontà di andare al mare; b) 14:28, squillo della vittima all'imputata. Il punto a) viene ribaltato dal fatto che l'accordo poteva essere stata preso la sera prima, così come è ribaltato il punto b) adducendo che lo squillo l'imputata lo poteva benissimo fare a se stessa quando già il cadavere della vittima era in garage, dato il cinismo del carattere dell'imputata che ha manifestato nei momenti successivi del fatto.

Altro elemento centrale della requisitoria è l'inseguimento della vittima che il teste racconta come un "sogno", sogno che invece è realtà, tanto è vero che con l'intercettazione numero 1.6.2011, lo stesso teste cerca con tono perentorio di convincere la sua dipendente a dire agli inquirenti che quanto ha raccontato è frutto di un sogno, cosa che viene riferita alla madre che esorta la figlia a dire la verità circa il contenuto della telefonata.

Importante passo del riscorso è il ritrovamento del cellulare per il quale l'imputata invita caldamente i familiari a parlare alle Forze dell'Ordine ed alla zia, nonché madre della vittima; comportamento ritenuto logico dall'accusa, in quanto una sua opposizione avrebbe significato nascondere ciò che invece si conosceva.

Il P.G. inoltre ravvede la calunnia a danni della badante per aver fatto sparire una persona che si traduce in rapimento ovvero in uccisione; viene ravvisato anche l'aumento di pena ex articolo 112, numero 1 codice penale per il reato di soppressione di cadavere, nonché l'individuazione del dolo d'impeto. La vittima prima di essere uccisa è privata della sua libertà di locomozione, sequestrata costretta quindi a ritornare a casa degli imputati.

Per quanto riguarda l'altra imputata, il movente non è altro che il riflesso della figlia, ossia il disinvolto rapporto fuori da un fidanzamento tra la figlia ed un ragazzo del paese ed il senso di vergogna dato da questo atteggiamento. Ulteriore aspetto è dato dalle celle telefoniche dalle quali emerge che l'imputata si trovava già nel garage quando l'altro imputato, il marito, era nel luogo del ritrovamento del cadavere; garage indicato dall'accusa come luogo dal quale la vittima è uscita senza vita per poi essere portata via con la macchina; sussiste l'aggravante di cui all'articolo 112, numero 1 c.p. nella soppressione di cadavere. Inoltre dalle celle telefoniche si rintraccia, il giorno dopo, l'imputata nel luogo del ritrovamento evidentemente per un sopralluogo svolto.

Per quanto riguarda l'imputato del reato di cui all'articolo 411 del codice penale (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) non può essere derubricato ad Occultamento di Cadavere in quanto l'occultamento è considerato come nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quali nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione tra le due ipotesi di reato.

Dalla dinamica dei fatti, aver calato il corpo in un pozzo determinando la saponificazione dello stesso e l'aver dato fuoco ai vestiti, connota l'ipotesi ex art. 411 del Codice Penale e non il mero occultamento. L'accusa segue poi accostandosi all'orientamento della sentenza ove si negano le attenuanti generiche, data la disumanità della condotta.

Per quanto riguarda altro imputato, si evince la presenza sul luogo del ritrovamento mediante l'analisi delle celle telefoniche ed il tragitto in macchina da fare dalla intercettazione della moglie la quale si vanta di averlo scagionato con la sua testimonianza e successivamente arrabbiarsi con se stessa per quanto detto invece di denunciare il marito; inoltre in un momento di solitudine l'imputato, parlando con se stesso impreca per aver aiutato il fratello.

L'accusa per gli altri imputati insiste per il favoreggiamento personale.

La requisitoria si conclude con la ricostruzione del fatto: alla vittima, che si reca a casa degli imputati, viene data la responsabilità della fine del rapporto con un ragazzo del paese e del fatto che la stessa lo abbia raccontato, facendo cadere l'onore della ragazza/imputata. A quel punto la madre prende le parti della figlia ed il litigio sfocia nelle più gravi delle situazioni, l'omicidio della piccola quindicenne; viene chiamato il padre, altro imputato, per prelevare i corpo senza vita e portarlo in altro luogo dove, con l'aiuto del fratello, si consuma il delitto di soppressione di cadavere.

Abogado Francesca Servadei

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