- Appello incidentale condizionato
- Esempio appello incidentale condizionato: la chiamata in garanzia
- La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione
Appello incidentale condizionato
L'appello incidentale è quell'impugnazione proposta da una parte avverso la medesima pronuncia già impugnata da altri. Esso è, in sostanza, proposto dall'appellato nella comparsa di costituzione in appello, nel caso in cui intenda chiedere a sua volta la riforma di parti della sentenza di primo grado a sé sfavorevoli, e si distingue dall'appello principale soprattutto dal punto di vista cronologico (v. L'appello incidentale).
In alcuni casi specifici, pacificamente ammessi dalla giurisprudenza nonostante l'assenza di una norma specifica, l'appello incidentale è detto condizionato.
In particolare, si parla di appello incidentale condizionato quando il giudice è chiamato a pronunciarsi su di esso solo nel caso in cui accolga (anche solo parzialmente) l'appello principale.
Generalmente, ma non per forza, un tal genere di impugnazione è proposta da chi è risultato interamente vittorioso in primo grado e corre il rischio, se l'impugnazione viene accolta, che torni in discussione la domanda spiegata in primo grado.
Esempio appello incidentale condizionato: la chiamata in garanzia
Per comprendere meglio cosa si intende per appello condizionato è utile fare riferimento all'esempio di scuola, che prende spunto da uno dei casi più ricorrenti in cui si riscontra nella prassi un tal genere di impugnazione.
Un soggetto, convenuto in giudizio, chiama in garanzia un terzo ma, all'esito del processo di primo grado, risulta vittorioso e la sua domanda di garanzia viene disattesa.
In caso di appello, è verosimile che tale soggetto proponga un appello incidentale condizionato, tornando a chiedere di essere manlevato dal terzo solo nel caso in cui l'impugnazione avverso la pronuncia che lo ha visto vittorioso in primo grado venga accolta.
La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione
A tal proposito occorre tuttavia dare conto del fatto che, con sentenza numero 7700/2016 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che "nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata all'accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta né dal convenuto preteso garantito né dal preteso garante indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda principale, ove l'attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da rivolgersi necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d'appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346 c.p.c.".