La sentenza della Corte di giustizia europea sul caso Vilkas

Abogado Francesca Servadei - La III Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 25 gennaio 2017, causa C 640-15 Vilkas, ha affrontato un argomento assai spinoso, ossia quello relativo al termine di riconsegna del ricercato ex art. 23 paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio. Alla luce di tale previsione normativa, a fronte di una causa di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dello stato di emissione e quella dello stato di esecuzione devono, in concerto tra loro, stabilire una data per procedere alla consegna del ricercato.

La citata decisione GAI, è importante ricordare, è il primo corpo normativo con il quale si è data attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie; in definitiva con tale decisione gli Stati hanno la possibilità di esercitare l'azione penale mediante la consegna del ricercato in altro Stato.

Dalla lettura dell'articolo 23 il termine è "entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato europeo"; nel paragrafo 3, vi è una deroga la quale prevede che laddove il termine suddetto non possa essere osservato in virtù di cause di forza maggiore, gli Stati hanno il dovere di concordare altra data che deve avere luogo entro i successivi dieci giorni. Il paragrafo 5 del citato articolo sancisce che la mancata inosservanza del termine indicato implica il rilascio del ricercato che si trova in stato di custodia.

I Giudici della Corte di Lussemburgo hanno affrontato la questione se è possibile indicare altro termine e la risposta a tale quesito è risultata di segno positivo, non indicando la norma in questione un numero massimo di date da concordare nel caso in cui sussistano cause di forze maggiore.

L'interpretazione così assunta dalla Corte di Giustizia Europea è stata necessaria in quanto, laddove fosse stata di segno contrario, avrebbe reso impossibile allo Stato di esecuzione il relativo adempimento violando l'obiettivo stesso della decisione quadro che è quello di semplificare e di accelerare la cooperazione giudiziaria in materia penale, comportando inoltre anche la scarcerazione del soggetto sottoposto a mandato europeo nei confronti del quale sia stata applicata una misura cautelare.

I Giudici lussemburghesi inoltre definiscono il significato di causa di forza maggiore, intesa come circostanze estranee a colui che l'invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potute essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso.

La Corte poi afferma che il paragrafo 3 dell'articolo 23 deroga quanto sancito nel paragrafo 2 e statuisce che il concetto di causa di forza maggiore deve essere interpretato in modo restrittivo; la resistenza opposta dal ricercato deve essere tale laddove, alla luce di circostanze eccezionali, risulti obiettivamente che essa non poteva essere prevista dall'autorità competente e le sue conseguenze non potevano essere evitate; tale valutazione deve essere effettuata dal giudice del rinvio.

La vicenda

La fattispecie che ha portato la Corte di Giustiza Europea ad affermare sostanzialmente che non vi è alcun termine numericamente indicato per attuare quanto disposto dall'artcolo 23, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, ha visto un ricercato essere soggetto a ben due mandati di arresto europei emessi dal giudice della Lituania nei confronti di un proprio connazionale, per il quale per due volte, a causa della resistenza opposta, la High Court irlandese non era riuscita a consegnarlo alle autorità di Vilnius. Successivamente il Ministro della Giustizia Irlandese presentava istanza alle relative autorità, ma il giudice irlandese, dichiarandosi incompetente, ordinava la scarcerazione del ricercato. Il ministro interponeva appello innanzi alla corte d'appello d'Irlanda e questa chiedeva alla giustizia europea se il diritto dell'UE consentisse alle autorità di concordare, alla luce del verificarsi di una causa di forza maggiore, una data ulteriore di consegna e in quali circostanze. E la Cgue ha dato il via libera al terzo tentativo, dopo il fallimento dei primi due a causa della resistenza opposta dal ricercato.

Abogado Francesca Servadei

Studio legale Servadei

Corso G. Matteotti, 49

Albano Laziale (Roma)

Tel. 069323507

Cell: 3496052621

E-mail: francesca.servadei@libero.it


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: