Sentenze immediatamente esecutive, anche se non definitive. A breve il decreto del Mef

di Lucia Izzo -  È ormai in dirittura d'arrivo, ossia in corso di emanazione e pronto per la Gazzetta ufficiale, il decreto ministeriale riguardante le modalità di concessione delle garanzie necessarie in caso di di sentenze a favore del contribuente immediatamente esecutive, anche se non definitive. Lo ha preannunciato il ministero dell'Economia, rispondendo nel corso di un question time svoltosi alcuni giorni fa.

Le modifiche

È il d.lgs. n. 156/2015 sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario (in vigore dal 1° gennaio 2016), ad aver riformulato l'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), estendendo le regole in tema di esecutività immediata, come previste dal rito civile e amministrativo, anche nei confronti delle sentenze emesse dai giudici tributari pro-contribuente.


Il nuovo art. 69, in sostanza, prevede che l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonché di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Ciò significa che gli uffici dovranno provvedere alla restituzione di quanto dovuto, indipendentemente al passaggio in giudicato, quindi delle somme che la decisione ha liquidato a rimborso del contribuente, le spese di lite, ecc.


Invece, quanto al pagamento di somme di importo superiore a 10mila euro, diverse dalle spese di lite, queste potranno essere subordinate dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

L'entrata in vigore della norma, prevista per il 1° giugno 2016, è stata tuttavia subordinata a un decreto del Mef in quale, per l'appunto, ha lo scopo di disciplinare le modalità, la durata e i termini relativi alla garanzia in caso il giudice la richiesta per i rimborsi superiori ai 10mila euro.

I pagamenti

Tutti i contribuenti che abbiano agito per ottenere rimborsi delle imposte, condanna della parte pubblica alle spese di lite o revisione di atti catastali e abbiano ottenuto pronunce favorevoli, potranno pretendere subito quanto previsto nella sentenza. I pagamenti dovranno essere eseguiti entro 90 giorni dalla notifica di questa oppure dalla presentazione della garanzia se imposta dal giudice in caso di rimborsi superiori a 10mila euro.


In ipotesi di mancata esecuzione della sentenza, al contribuente è permesso di agire in ottemperanza presso la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale (se il giudizio pende in gradi successivi) con ricorso indirizzato al Presidente. L'atto dovrà contenere la sommaria esposizione dei fatti e indicare precisamente la sentenza di cui si chieda l'ottemperanza, producendola in copia.

Il decreto del Mef

Il decreto si occuperà di disciplinare la garanzia, durata e tempi di restituzione delle somme, nelle ipotesi di: pagamento da parte dell'ente impositore di somme superiori a 10mila euro diverse dalle spese di lite; sospensione dell'atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente; sospensioni aventi a oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all'importazione; richieste di misure cautelari da parte dell'ente impositore (ipoteca e sequestro conservativo).


Non riguarderà, invece, le spese di lite, le variazioni catastali e la restituzione di somme fino a 10mila euro o superiori a tale importo ma di cui il giudice non abbia richiesto garanzia: non trattandosi di ipotesi rientranti nelle disposizioni dell'imminente provvedimento ministeriale, le sentenze in materia pronunciate dal 1° giugno scorso, saranno già immediatamente esecutive.


Se le restituzioni superano i 10mila euro, la garanzia sarà prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento definitorio del giudizio oppure a quello successivo dell'estinzione del processo. 


In ipotesi di sospensione dell'atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente, se il giudice richieda la garanzia, questa sarà prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude il giudizio sulla sospensione


Se trattasi, invece, di sospensioni aventi riguardanti risorse proprie tradizionali, nonché Iva all'importazione, la garanzia sarà prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l'estinzione del processo.


Se, infine, è richiesta ipoteca o sequestro da parte dell'ente impostore, la durata della garanzia sarà fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si rende definitivo l'atto impositivo, l'atto di contestazione o il provvedimento che irroga le sanzioni.


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