Le ipotesi in cui i creditori del defunto possono aggredire il patrimonio personale dell'erede che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario

Avv. Pino Cupito - Il caso giudiziario recentemente posto all'attenzione di chi scrive potrebbe riassumersi nella seguente domanda: "I creditori del defunto possono aggredire il patrimonio personale dell'erede che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario?"

Ma procediamo con ordine.

Cosa significa accettare l'eredità con beneficio di inventario?

L'art. 470 c.c. stabilisce che l'eredità può essere accettata non solo puramente e semplicemente ma anche col beneficio di inventario.

Ebbene, mentre la prima forma di accettazione comporta la c.d. "confusione" del patrimonio del defunto con quello personale dell'erede e pertanto quest'ultimo pagherà i debiti ereditari anche se di ammontare superiore al valore dell'intera eredità, con l'accettazione con beneficio di inventario l'erede, per contro, mantiene distinto il proprio patrimonio da quello del de cuius.

Tale circostanza gli consentirà in effetti di saldare tutti i debiti ereditari, compresi i legati, le disposizioni modali, le spese funerarie e le altre passività di natura civilistica, soltanto entro il valore dei beni pervenutigli per successione.

Questo tipo di accettazione costituisce una fattispecie a formazione progressiva in quanto, per produrre i propri effetti, deve necessariamente essere preceduta o seguita dalla redazione di un inventario contente in dettaglio la descrizione dei singoli beni, dei crediti e dei debiti presenti nell'asse ereditario.

A seguito della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, si procede all'iscrizione della stessa nel registro delle successioni e alla sua trascrizione nei registri immobiliari per la conoscibilità nei confronti del ceto creditorio del defunto.

Quali effetti produce?

Come brevemente accennato, l'effetto principale dell'accettazione con beneficio di inventario è proprio quello di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.

In altri termini, ci si ritrova dinanzi a due distinte masse patrimoniali:

a) la prima, costituita dal patrimonio personale dell'erede, liberamente aggredibile dai creditori personali di quest'ultimo a mezzo di esecuzione forzata;

b) la seconda, composta invece dai beni ereditari, aggredibile da ogni tipologia di creditore ma con la dovuta precisazione che nel concorso tra i creditori personali e quelli ereditari a prevalere sono questi ultimi essendo i primi posposti ai secondi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 490 c.c., "l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte".

Malgrado il vivace dibattito sorto intorno alla norma in questione, si ritiene che la stessa confermi il dato per il quale l'accettazione beneficiata non produce i propri effetti unicamente sotto il profilo contabile, bensì anche sotto l'aspetto reale.

Ciò che si intende dire è che in caso di accettazione con beneficio di inventario, l'erede ottiene comunque la piena titolarità dei beni ereditari.

A ciò si aggiunge che la richiamata norma dichiara espressamente che "l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore di beni a lui pervenuti".

Ne consegue pertanto che:

a) l'erede beneficiato risponderà dei debiti ereditari non oltre il valore dei beni ottenuti per successione ossia "intra vires hereditatis";

b) ogni debito ereditario sarà pagato "con" i beni ereditari fino alla concorrenza del loro valore e non già mediante beni facenti parte del patrimonio personale dell'erede.

Inoltre, come già osservato, mentre i creditori dell'eredità non hanno alcuna possibilità di azione sul patrimonio personale dell'erede beneficiato, i creditori di quest'ultimo possono soddisfarsi sui beni presenti nell'asse ereditario soltanto a seguito dell'intera soddisfazione delle pretese dei creditori ereditari. Questi ultimi vantano anche un autonomo diritto a far valere la "separazione dei beni", per il caso in cui l'erede decada dal beneficio dell'inventario perdendo i vantaggi della separazione patrimoniale (artt. 512 e ss. c.c.).

Infine, ai sensi dell'art. 2830 c.c., nell'ipotesi in cui l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario non possano essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni appartenenti all'asse. Ciò neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore.

L'intento del Legislatore in tal caso è stato quello di tutelare la parità di condizioni tra i creditori ereditari che potrebbe invece essere pregiudicata qualora fosse concessa la possibilità di aggredire i beni facenti parte dell'eredità.

Ma può un creditore del defunto aggredire il patrimonio personale dell'erede accettante con beneficio di inventario?

Tornando al caso affrontato, l'erede, malgrado avesse diligentemente posto in essere gli anzidetti adempimenti (iscrizione e trascrizione dell'accettazione - formazione e trascrizione dell'inventario), veniva comunque raggiunto da un atto di precetto da parte di un creditore ereditario.

Ebbene secondo un condiviso orientamento della Cassazione, una volta intervenuta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario con l'adempimento delle descritte formalità, non è più possibile per i creditori del defunto procedere nei confronti dell'erede con il pignoramento, dovendosi infatti procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e ss. c.c..

Pertanto, la notifica dell'atto di precetto - quale atto che anticipa l'esecuzione forzata - è da ritenersi nulla con la possibilità per l'erede di proporre vittoriosamente la relativa opposizione.

Ciononostante è opportuno precisare che, malgrado la tutela citata, l'erede potrebbe comunque essere raggiunto da un atto di citazione mediante la quale i creditori dell'eredità propongono invece un'azione di accertamento o di condanna.

Un'ipotesi particolare

Il descritto perimetro protettivo derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, cade nel momento in cui l'erede accettante proceda alla vendita di un cespite ereditario e con il ricavato della vendita acquisti un nuovo immobile.

In siffatta ipotesi, infatti, il bene acquistato sarà sicuramente pignorabile ed espropriabile, seppure nei limiti del valore del bene pervenuto per successione all'erede beneficiato e da questi alienato.

È evidente il rischio sotteso a tale condotta ove peraltro si consideri che spesso erroneamente si ritiene che l'accettazione con beneficio di inventario metta al riparo da qualunque circostanza.

Ciò mentre, l'erede beneficiato è da ritenersi successore del defunto anche nei debiti, in quanto il richiamato art. 490 c.c., che limita la responsabilità dei debiti ereditari e dei legati "intra vires e cum viribus", si riferisce esclusivamente ad eventuali aggressioni dei beni propri dell'erede beneficiato da parte del ceto creditorio ereditario.

Quanto sopra appare infatti in linea con il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il reinvestimento del denaro ricavato dalla vendita di un bene ereditario da parte dell'erede che accetta con beneficio di inventario, non rendono il nuovo bene acquistato dall'erede impignorabile da parte dei creditori del de cuius, i quali pertanto ben potranno sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene ereditario, anche qualora l'erede eccepisca che l'accettazione sia avvenuta con beneficio di inventario.

Infine con riferimento ai debiti di natura tributaria la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina, di per sé, una totale esclusione della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti tributari del de cuius in quanto all'erede stesso è riconosciuto soltanto il diritto a veder limitata la propria responsabilità ai beni ereditati.

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Per approfondimenti vai alla guida: L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario


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