La questione all'attenzione della Sezione riguarda la legittimità o meno del computo, nella base pensionabile, dell'indennità dirigenziale corrisposta durante l'attività lavorativa ad entrambi i ricorrenti ai sensi della legge regionale delle Marche 26.4.1990 n. 29. Al riguardo, risulta dagli atti (decreti attributivi della nuova misura della pensione, indicati nella parte in fatto, e prodotti da parte resistente senza contestazione alcuna da controparte) che sono stati concessi gli emolumenti richiesti in misura integrale, atteso che l'indennità de qua è stata ricompresa nella sua interezza nella base pensionabile.
(Corte dei Conti Marche, Sentenza 2 maggio 2005 n° 294)
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