Per la Cassazione l'assenza di incontri nel lungo periodo è circostanza tale da giustificare una deroga al principio della bigenitorialità

di Valeria Zeppilli - Il fatto che il nostro ordinamento privilegi, ponendolo come regola di carattere generale, l'affidamento condiviso, non vuol dire che i genitori debbano dimenticare quale sia il loro ruolo: se, infatti, l'applicazione del principio della bigenitorialità è pregiudizievole per il figlio, la predetta regola può, anzi deve, essere derogata dal giudice.

A tal fine, non si deve per forza pensare a comportamenti estremi ma, come emerge dalla recente sentenza della Corte di cassazione numero 977/2017 (qui sotto allegata), è idonea a giustificare l'affidamento esclusivo in capo ad un solo genitore anche la circostanza che l'altro intrattenga con il figlio solo contatti telefonici o via skype e che violi continuamente il diritto di visita. Comportamenti, insomma, tali da delineare l'assoluta incapacità di "fare il genitore".

Nel caso di specie, ad essere inadempiente ai propri doveri nei confronti del figlio era la madre che, dopo la separazione, era partita per la Thailandia e si era lungamente rapportata con il minore solo in maniera virtuale.

L'assenza di incontri nel lungo periodo era stata già valorizzata da parte del giudice del merito come circostanza tale, in quanto provocata dalla donna, a giustificare una deroga al principio della bigenitorialità e la Corte di cassazione la ha sposata pienamente: il piccolo resta affidato solo al papà.

Con l'occasione i giudici hanno anche chiarito che il tradimento del coniuge è una violazione dei doveri che regolano il rapporto matrimoniale talmente grave da giustificare, anche da sola, l'addebito della separazione al partner fedifrago. La mancanza di nesso causale tra il tradimento e la crisi e la preesistenza di quest'ultima rispetto all'adulterio, quindi, deve essere accertata in maniera rigorosa e ponendo in essere una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi.

Nel caso di specie, vista l'infedeltà della donna e l'assenza di prova circa l'esistenza di una crisi irrimediabilmente già in atto, resta anche l'addebito della separazione alla moglie, che esce dal giudizio di legittimità "sconfitta" sotto tutti i punti di vista.

Corte di cassazione testo sentenza numero 977/2017
Valeria Zeppilli

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