La sentenza che pone fine al legame coniugale è titolo esecutivo per la riscossione forzata

Domanda: "Cosa accade se l'ex coniuge tenuto al mantenimento fugge all'estero e non paga quanto dovuto?"

Risposta: "Il diritto al mantenimento sorge in capo al beneficiario in forza della sentenza con la quale sono state stabilite le condizioni che devono regolare i rapporti tra ex coniugi e tra questi e i figli dopo la fine del legame coniugale.

Se quindi il coniuge onerato del pagamento dell'assegno fugge all'estero e non provvede alla sua obbligazione, si potrà utilizzare tale sentenza come titolo esecutivo al fine di riscuotere coattivamente il credito maturato, che corrisponde alla somma dovuta ogni mese, moltiplicata per i mesi in cui vi è stata omissione e maggiorata di interessi e rivalutazione Istat.

Chiaramente, l'ex deve possedere beni, conti o entrate economiche in Italia per rendere concreto il recupero forzato di quanto dovuto e non pagato.

Se, poi, beneficiari delle somme sono i figli, si ricorda che in alcuni casi potrebbe essere opportuno rivolgersi al giudice minorile per valutare se, dinanzi al totale disinteresse per i piccoli da parte del genitore fuggito all'estero (sia da un punto di vista morale che da un punto di vista materiale), è giusto che questi continui ad esercitare la responsabilità genitoriale.

Si ricorda, infine, che dinanzi a un tal genere di situazioni, è anche possibile attivare la tutela penale ai sensi dell'articolo 570 c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Tuttavia, con tutte le difficoltà che si incontrano dinanzi alla fuga all'estero del responsabile del reato".

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