La Cassazione ricorda la regola generale e le eccezioni

di Marina Crisafi - L'opposizione a precetto, "con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge n. 742/1969, e 92 dell'ordinamento giudiziario". Lo ha stabilito la Cassazione (con la sentenza n. 95/2017, depositata il 4 gennaio e qui sotto allegata), pronunciandosi su un ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad un atto di precetto emessa dalla corte d'appello di Napoli.

Gli Ermellini, dichiarando inammissibile il ricorso, hanno chiarito innanzitutto che le opposizioni esecutive, ivi comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, "sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione".

Tuttavia, ferma restando la regola generale, hanno statuito dal Palazzaccio, in ordine alle opposizioni a precetto ci sono delle eccezioni.

La sospensione torna applicabile, infatti, quando:

- si discuta soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo;

- l'attore opponente chieda la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro;

- il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia;

- quando, infine, nel giudizio di opposizione all'esecuzione "sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione".

Cassazione, sentenza n. 95/2017

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