E' risarcibile il danno patrimoniale subito dalla casalinga, perché seppur svolge un'attività non monetizzabile, comunque contribuisce all'attività familiare anche in senso economico; tanto è vero questo enunciato, che il decesso della casalinga può cagionare ai familiari anche un danno patrimoniale, laddove si pensi alla necessità di sostituzione della predetta attività. Inoltre, l'attività domestica è estensibile a quella di coordinamento dell'intero nucleo familiare, tanto più che trova fondamento costituzionale nell'art. 37 Cost. (nota dell'avv. Luigi Viola, staff di LaPrevidenza.it).
(Corte di Cassazione, sez. III° civile, Sentenza 3 marzo 2005 n° 4657)
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