La casalinga che subisce un danno che ne diminuisca la capacità lavorativa specifica, ha diritto ad essere risarcita.
È quanto ha di recente stabilito la sez.III della Corte di Cassazione (Sent. n.20324/2005) accogliendo il ricorso di una donna che, investita da un'utovettura, riportava oltre che lesioni alla persona anche un grave pregiudizio alla propria capacità di svolgere l'attività di casalinga.
Con l'occasione la Suprema Corte ha anche precisato che "chi svolge l'attività domestica, benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica".
Ne consegue che la riduzione della capacità di svolgere l'attività di casalinga va inquadrata nella categoria del danno patrimoniale, assolutamente autonomo rispetto al danno biologico e risarcibile nelle componenti del danno emergente e del lucro cessante.
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