.. Invero, consolidata è la giurisprudenza di questa Corte dei conti nel senso contrario all'assunto del ricorrente. Infatti, è notoria la giurisprudenza costante di questo giudice pensionistico nonché la giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale in materia secondo cui non esiste nell'ordinamento giuridico italiano un principio di adeguamento automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in servizio in quanto è ancora vigente il criterio dettati dall'art. 43 DPR n. 1092/73, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177/76 secondo cui la pensione deve essere liquidata sulla base dell'ultimo stipendio o retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente, salvo espressa disposizione normativa. Esiste invece il principio di perequazione automatica di rivalutazione delle pensioni disciplinate però da leggi specifiche come la già ricordata legge n. 176/77 nonché da leggi successive, da ultima la legge n. 59/91 (conf. Corte Cost. e pluribus , sent. n. 409/95 e n. 62/99, nonché questa Sezione n. 1723 del 21/6/2001; n. 1658 del 10/10/01; n. 1749 del 24/5/2001; n. 1750 del 24/5/2001; n. 984 del 20/03/2003; n. 1053 del 17/09/2004) conclusivamente il ricorso è da rigettare.
(LaPrevidenza.it)
(Corte dei Conti Emilia, Sentenza 26 aprile 2005 n° 516)
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