Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 25 aprile / 1 maggio 2005) ha reso noto di aver imposto a una società che fornisce servizi on line, di sospendere immediatamente l'invio di materiale pubblicitario ai clienti che non ne hanno fatto richiesta e riformulare la modulistica contrattuale adeguandola alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Nel provvedimento, l'Autorità ha precisato che nel momento in cui un utente compila un modulo cartaceo o on line, o comunica i suoi dati per telefono per richiedere la fornitura di un servizio, deve ricevere informazioni chiare e precise sull'uso che si farà dei dati personali che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso libero e non condizionato.
Con questa decisione il Garante ha accolto il ricorso di un cittadino che contestava, tra l'altro, la poca chiarezza dei modelli on line, che aveva compilato al momento della registrazione sul portale di una società che fornisce servizi in Internet, e il continuo invio di messaggi pubblicitari indesiderati.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Consenso informato e danno da lesione del diritto all’autodeterminazione
- Infezioni nosocomiali, nesso causale e onere della prova
- Perdita di chance in assenza di nesso causale con il decesso
- Assistenza stradale nell’assicurazione moto: limiti contrattuali e diritti dell’assicurato
- Lavoratore e datore di lavoro: un rapporto a volte conflittuale


