Nelle more della conversione dei decreti terremoto in legge ecco quali sono le conseguenze professionali per gli avvocati

di Valeria Zeppilli - La prossima settimana approderà in aula per il sì definitivo il testo di legge che convertirà i decreti legge numero 189/2016 e numero 205/2016 emanati a seguito dei terremoti che a partire dal 24 agosto hanno devastato il centro Italia.

Nel frattempo, però, le disposizioni contenute nei due testi sono operative e stanno già producendo i loro effetti, con conseguenze importanti anche per il mondo dell'avvocatura.

Sospensione dei processi

L'articolo 49 del decreto legge 189, infatti, ha previsto che i processi civili e amministrativi che alla data del 24 agosto 2016 risultavano pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni coinvolti dal primo sisma sono sospesi sino al 31 maggio 2017.

A seguito delle ulteriori scosse del 26 e del 31 ottobre, della conseguente emanazione del decreto numero 205 e dell'ordinanza che ha esteso il numero dei Comuni rientranti nel cratere del terremoto (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 3 dicembre scorso e sulla quale leggi: "Terremoto: individuati gli altri 69 comuni che verranno risarciti"), oggi l'operatività di tale disposizione si è estesa anche alle nuove aree del centro Italia interessate dagli ultimi interventi sismici e molti uffici giudiziari ci stanno già facendo i conti.

Per il cratere creatosi a seguito delle scosse di ottobre, in forza di quanto si legge dal disegno di legge in discussione, la sospensione dovrebbe operare sino al 31 luglio 2017.

Eccezioni

La sospensione dei processi, in ogni caso, non riguarda le cause di competenza del tribunale per i minorenni, le cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile.

A tale elenco si aggiungono, poi, le cause per le quali si ritiene che la sospensione e la conseguente ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza fatta con decreto del presidente dell'ufficio giudiziario o, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, entrambi non impugnabili.

Sospensione dei termini

La sospensione, peraltro, non riguarda solo i processi ma anche i termini processuali e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportano prescrizioni e decadenze da diritti, azioni ed eccezioni.

Restano sospesi, inoltre, anche i termini per gli adempimenti contrattuali.

Se il decorso inizia durante il periodo di sospensione è l'inizio stesso ad essere differito.

La sospensione, poi, si estende anche ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali; a quelli di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e a quelli per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Infine restano sospesi per il medesimo arco temporale i termini di scadenza inerenti ai vaglia cambiari, alle cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. Tale sospensione opera anche a favore dei debitori e degli obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la loro facoltà di rinunciarvi espressamente.

Rinvio delle udienze

Per quanto riguarda le udienze, è previsto che quelle civili, amministrative e di competenza di altre giurisdizioni speciali siano rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 (o al 31 luglio 2017) a meno che i soggetti interessati non rinuncino espressamente a tale facoltà.

Procedimenti penali

Le conseguenze professionali del sisma per gli avvocati dei crateri interessati non lasciano indietro neanche i procedimenti penali.

Infatti, sino al 31 maggio 2017 (o al 31 luglio 2017) restano sospesi sia i processi penali pendenti in qualsiasi stato e grado che i termini stabiliti per le indagini preliminari e per proporre querela.

La sospensione si estende ai termini previsti a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni a meno che le parti processuali o i relativi difensori non vi rinuncino.

Se poi una parte o un difensore risulti contumace o assente, il rinvio è comunque disposto di ufficio a una data successiva al 31 maggio 2017 (o al 31 luglio 2017).

Il corso della prescrizione resta sospeso sino a che sono sospesi o rinviati il processo o i termini.

Eccezioni

In ogni caso per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e per i processi con imputati in stato di custodia cautelare non opera nessuna sospensione.

Nei processi a carico di imputati minorenni, invece, non opera la sospensione dei processi penali pendenti in qualsiasi stato e grado né quella dei termini stabiliti per le indagini preliminari e per proporre querela.

AGGIORNAMENTO

Il decreto legge numero 8 del 9 febbraio 2017, convertito dalla legge numero 45 del 7 aprile 2017, ha previsto l'introduzione di regole particolari nella disciplina dettata dall'articolo 49 del decreto legge numero 189/2016 con riferimento a sei grandi Comuni rientranti tra quelli ricompresi nel secondo cratere.

In particolare si è previsto che per i soggetti residenti o aventi sede a Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio di ufficio delle udienze processuali e la sospensione dei termini processuali operano dalla data dei terremoti e sino al 31 luglio 2017 solo se gli stessi hanno provveduto a dichiarare all'ufficio giudiziario interessato, entro il 31 marzo 2017, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. La medesima dichiarazione è stata resa necessaria anche per l'operatività nei confronti dei predetti soggetti del rinvio e della sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e delle facoltà delle parti private o della parte offesa.

Come chiarito dal decreto legge che ha introdotto tale limitazione, in ognuno dei predetti casi, se la dichiarazione non è stata presentata entro il 31 marzo, a partire da tale momento cessano gli effetti sospensivi mentre restano salvi quelli prodottisi sino ad allora (art. 17, co. 2, d.l. n. 8/2017).

Si precisa che la dichiarazione va fatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.


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Valeria Zeppilli

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