Il taser è un'arma ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110/1975, per essere portata fuori casa necessita di apposita autorizzazione a causa della sua potenziale offensività, dubbi sussistono in ordine al suo impiego per legittima difesa

In Italia il taser è un'arma

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Partiamo da un presupposto che fuga ogni dubbio: il Taser in Italia è stato sottoposto a limiti stringenti perché per la legge è un'arma. La legge n. 110 del 18 aprile del 1975, contenente "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi" all'articolo 4 include il Taser tra le armi e gli oggetti atti ad offendere che non possono essere portati fuori dalla propria abitazione, salvo autorizzazione.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 di detta legge è infatti disposto che: "Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione." La ragione di detti limiti risiede nel suo potenziale di offensività.

Il taser causa danni alle persone

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Amnesty International ha, al riguardo, denunciato il fatto che a causa della predetta arma siano morte centinaia di persone ed ha chiesto ai governi di sospenderne l'uso o almeno di limitarlo alle situazioni di effettiva minaccia. Il Taser è infatti, in sostanza, una pistola di diffusione elettrica che genera scariche in grado di stordire o immobilizzare la vittima (l'elevato numero di decessi scaturisce soprattutto dal possibile impiego nei confronti di soggetti affetti da patologie cardiache).

Trattasi quindi di un dispositivo atto a offendere e a provocare lesioni. Concetto questo che è stato condiviso anche dagli Ermellini, che nella decisione n. 5830/2019 hanno ricordato l'affermazione del seguente principio contenuto nella Cassazione n. 49325 del 25/10/2016: "il dissuasore elettrico, o taser, ha natura di arma comune da sparo, trattandosi di dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che a contatto con l'offeso scaricano energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona."

Taser per la Polizia locale

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Sulla pericolosità del taser non sono però tutti d'accordo. Nel 2018 l'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva affermato che: "Il taser è un'arma di dissuasione non letale e il suo utilizzo è un importante deterrente soprattutto per gli operatori della sicurezza che pattugliano le strade e possono trovarsi in situazioni borderline, dove una misura di deterrenza può risultare più efficace e soprattutto può ridurre i rischi per l'incolumità personale degli agenti. Credo che la pistola elettrica sia un valido supporto, come dimostra l'esperienza di molti paesi avanzati, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Svizzera".

Affermazione a cui è seguito il decreto n. 113/2018, ad oggi vigente, che all'art. 19, dedicato alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, dispone che: "Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i Comuni (capoluogo di provincia, nonché quelli) con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita' di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale."

Taser anche per la polizia penitenziaria?

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Nel corso della seduta di mercoledì 1 giugno 2022 è stata inoltre formulata un'interrogazione in forma scritta al Ministero della Giustizia, dopo l'aggressione di un detenuto a un medico di guardia, nella quale si fa presente che: "l'uso del taser costituirebbe un passo importante verso la direzione della tutela dell'incolumità fisica degli agenti e del mantenimento dell'ordine e della disciplina delle carceri italiane e l'utilizzo di questo tipo di dissuasore elettrico può risolvere, sul nascere, molti eventi critici che quotidianamente si verificano negli istituti penitenziari. Si tratta di uno strumento con il quale si può fare prevenzione e, se necessario, repressione alle azioni violente dei detenuti che non rispettano le regole penitenziarie e che privilegiano la via dell'aggressione fisica, spesso con l'ausilio di armi rudimentali, nei confronti del personale di polizia penitenziaria, che deve contrastarla a mani nude", con conseguente richiesta al Ministro "di adottare iniziative per inserire le armi ad impulsi elettrici nelle dotazioni di reparto e, contemporaneamente, promuovere le attività di formazione degli agenti di polizia penitenziaria, sull'utilizzo delle armi ad impulsi elettrici."

La legittima difesa

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Appurato che la legge vieta di portare il taser fuori dalla propria abitazione, significa con questo che in casa il taser è legittimo? Si ricorda a questo proposito che la legittima difesa, purché proporzionata e volta a contestare e contrastare un pericolo immediato, è un'esimente e come tale in grado di escludere la responsabilità penale. Ai sensi dell'art. 52 del Codice Penale, infatti, "Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa" (per approfondimenti, vai alla guida: "La legittima difesa: art. 52 del codice penale").

Fatta questa premessa significa che l'impiego del Taser rende applicabile la legittima difesa?

Sostiene parte della dottrina che si dovrebbe comunque escludere la responsabilità penale ai sensi dell'art. 52 c.p. almeno in relazione alle conseguenze fisiche (lesioni) che possano scaturire dall'impiego della pistola elettrica. Dubbi però possono sussistere in relazione ad un ulteriore profilo: la legittima difesa ha mosso all'impiego del Taser e ne segue la mancanza di incriminazione per quanto attiene alle lesioni, ma come giustificarne il possesso?

La conseguenza potrebbe essere l'incriminazione per porto d'armi abusivo: l'art. 699 del Codice Penale infatti prevede che "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate".

Lo spray irritante è legale

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Il discorso cambia quando si fa riferimento allo spray irritante come mezzo di difesa dalle aggressioni. Questo rimedio pare infatti sia ammesso dalla legge (leggi anche Spray antiaggressione: si possono usare?).

Il decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2011 (in G.U. 08/07/2011) e ancora vigente avente ad oggetto "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009" prevede all'art. 1 che "gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:

"a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;

b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima dicapsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;

c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;

d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;

e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi."

Solo quindi laddove la miscela rispetti tutti i parametri normativi indicati deve intendersi come legale.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

Foto: 123rf.com
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