Per la CTP di Milano il principio della soccombenza vale solo tra le parti e lo Stato può pretendere l'imposta a prescindere da come si è conclusa la causa

di Valeria Zeppilli - Chi è responsabile per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari? La risposta è recentemente arrivata dalla CTP di Milano: con la sentenza numero 8086/3/2016 qui sotto allegata si è chiarito che essa è solidale e grava sia sull'attore che sul convenuto, indipendentemente dalla soccombenza.

Nel caso di specie, all'origine della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale c'era l'impugnazione di una cartella di pagamento inerente il mancato pagamento dell'imposta di registro relativa a una sentenza. Essa ha dato modo al giudice tributario di ricordare che, come confermato anche dalla Consulta, la solidarietà tra i soggetti contemplati dall'articolo 57 TUR non è lesiva dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza né viola il diritto di agire in giudizio.

Ciò posto, quando parla di parti in causa, la norma fa riferimento sia all'attore che al convenuto, senza dare alcun rilievo né alla loro posizione processuale né alla soccombenza. Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate potrebbe idealmente inviare l'atto di liquidazione anche a colui che sia risultato vittorioso, il quale, in ogni caso, conserva il proprio diritto ad essere rimborsato dal soccombente.

Del resto, come sottolinea la CTR, "anche chi ha vinto, è parte in causa nei confronti del fisco al pagamento dell'imposta sugli atti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, ecc.) e ne è obbligato in solido, cioè ognuna per l'intero".

Ciò vuol dire, in altre parole, che il principio della soccombenza vale solo tra le parti, mentre lo Stato può pretendere l'imposta a prescindere da come si sia conclusa la causa.

Proprio in virtù di ciò, la Commissione ha quindi rigettato il ricorso avanzato dal contribuente, che pretendeva di dover pagare al fisco solo parzialmente, nei limiti della sua condanna e al netto del valore della condanna delle altre parti.

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CTP di Milano testo sentenza numero 8086/3/2016
Valeria Zeppilli

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