Per la Cassazione, integra disturbo del riposo e dell'occupazione la casalinga che inizia presto le pulizie accompagnate da condotte "inurbane"

di Marina Crisafi - Da oggi in poi le casalinghe dedite alle faccende domestiche di buon mattino dovranno dedicarsi ad altro se vogliono evitare di incorrere in una condanna penale per il reato di cui all'art. 659 del codice penale. Lo sa bene una casalinga napoletana querelata dai vicini per i suoi comportamenti mattinieri, la cui condanna è stata confermata ieri dalla Cassazione, con la sentenza n. 48315/2016 (qui sotto allegata).

La vicenda

Nella vicenda, la donna oltre ad iniziare le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, le accompagnava da condotte "inurbane", accendendo la radio ad alto volume e litigando con la figlia, in una zona altamente popolata impedendo così il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni dei vicini.

Faccende domestiche: condanna per la casalinga

Non c'è dubbio dunque per gli Ermellini, che avallano completamente la decisione di merito, sul concreto disturbo delle quiete e del riposo di un numero indeterminato di persone. E a nulla valgono le doglianze della donna che sosteneva che il giudice si fosse limitato "a fare proprio" il racconto delle persone offese, racconto la cui veridicità doveva ritenersi dubbia visto che non vi erano rapporti di buon vicinato e che tra i denuncianti c'erano stati scambi di insulti, oltre a diversi tentativi, a suo dire, "di farle cambiare casa". Né tantomeno rilevano, per il Palazzaccio, le deposizioni dei testi della difesa che l'avevano definita come una "persona calma" e che "non dava fastidio a nessuno".

Ma non solo. Da piazza Cavour rigettano anche la doglianza sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentata dalla donna a fronte di una pena esigua di 100 euro di ammenda cui era stata condannata.

La S.C. però non ha dubbi neanche su questo: la norma, oltre alla particolare tenuità dell'offesa, richiede la non abitualità del comportamento, requisito che è chiaro difettare nel caso di specie, dati i "continui, reiterati e inurbani comportamenti" della donna.

Da qui la condanna definitiva, anche al pagamento delle spese processuali, di 2mila euro in favore della cassa delle ammende e dei danni ai vicini disturbati.

Vedi anche:
- Immissioni di rumore: tutela civile e penale
- Raccolta di articoli e sentenze in materia di immissione di rumori

Cassazione, sentenza n. 48315/2016

Foto: 123rf.com
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