...viene affermato che non esiste nel nostro ordinamento una norma od un principio che fondino la irrinunciabilità del diritto di credito, da ripetizione di indebito, della P.A., alla luce del quale sia imprescrittibile il diritto della P.A. alla ripetizione di somme erogate ma non dovute. Per le esposte ragioni il recupero del presunto indebito operato dall'I.N.P.D.A.P. è illegittimo, per cui il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la ricorrente ha diritto a trattenere tutte le somme erogate a titolo di arretrati pensionistici, ivi compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in applicazione del provvedimento di riliquidazione n. 1129/P in data 14.10.1998 del Provveditorato agli studi di Lucca. La medesima ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme trattenute cautelarmente.
(Dott. Ludovico De Grigiis in LaPrevidenza.it)
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 25 febbraio 2005 n° 78
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