Se supera la normale tollerabilità integra la fattispecie punita dall'art. 674 c.p.

di Valeria Zeppilli - L'odore della pizza non sempre è piacevole per i sensi come si potrebbe immaginare. Anche le pizzerie possono a volte emanare odori talmente sgradevoli da far costare ai titolari una condanna penale.

Con la sentenza numero 45225/2016, depositata il 26 ottobre (qui sotto allegata), la Cassazione ha infatti confermato la condanna della proprietaria di un esercizio per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale: i cattivi odori che si generavano con la cottura delle pizze erano insopportabili e si avvertivano anche a finestre chiuse. Essi si insinuavano nelle stanze degli appartamenti, nel vano scala e nella zona garage e anche il funzionario della ASL e il tecnico dell'Agenzia regionale per l'ambiente, chiamati ad accertarne l'effettività, li avevano potuti percepire direttamente.

Per la Corte a fronte di una motivazione sufficiente e coerente del giudice del merito, che ha messo in luce le predette circostanze, la condanna non è censurabile. Né lo è la valutata inattendibilità dell'unico teste che aveva dichiarato di non percepire i cattivi odori, anche a causa della nota e dichiarata inimicizia con le persone offese.

La sussistenza del superamento del limite della normale tollerabilità, criterio che ispira la valutazione circa la legittimità penale delle emissioni, è quindi fuori discussione: l'ammenda resta e il danno va risarcito.

Corte di cassazione testo sentenza numero 45225/2016
Valeria Zeppilli

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