Breve focus sul II comma dell'articolo 334 del Codice Penale

L'articolo 334 del Codice Penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa) disciplina la fattispecie in cui una cosa, oggetto di sequestro disposto nel corso di un procedimento penale ovvero disposto dall'autorità amministrativa venga sottratta, soppressa, deteriorata ovvero distrutta.

L'articolo in esame si apre con l'inciso "Chiunque" pertanto sembrerebbe trattarsi di un reato comune, ma dalla lettura della disposizione si comprende che il soggetto attivo a cui si riferisce il legislatore nel I e nel II comma è il custode, quindi colui al quale è affidata la custodia stessa della cosa; mentre dalla lettura del III comma si comprende come il soggetto attivo sia il proprietario e non custode.

Tale differenziazione ha particolare importanza sul piano sanzionatorio, in quanto nel caso del I comma, quindi nel caso in cui il reo sia il custode del bene la pena per la condotta, di cui alla prima parte del citato comma, è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinquantuno a cinquecentosedici euro; mentre nel caso in cui nella medesima persona del soggetto attivo coincidano il proprietario e custode, il Legislatore ha previsto la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove; infine, nel caso in cui il reo sia il proprietario, senza che lo stesso sia stato nominato custode, la pena è della reclusione da un mese sino ad un anno e della multa fino a trecentonove euro.

Particolare attenzione occorre soffermare al caso in cui coincida nella stessa persona del colpevole il proprietario- custode, quindi la fattispecie descritta nel II comma dell'articolo in esame.

In merito, con sentenza emessa dalla III Sezione (n. 25116 del 2008), la Suprema Corte ha statuito che la circolazione con veicolo oggetto di sequestro amministrativo non è più reato.

La fattispecie

Il Tribunale del capoluogo campano aveva assolto un uomo imputato ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura penale, perché il fatto non sussiste, reo di cui all'articolo 334 II comma, perché aveva fatto circolare un autocarro di sua proprietà oggetto di sequestro amministrativo. Il Tribunale motivava la decisione sostenendo che la fattispecie rientrava in quella racchiusa nell'articolo 213 del Codice della Strada, il quale disciplina la materia del sequestro in ambito di violazione della circolazione stradale. Non è tardata l'impugnazione del Procuratore della Repubblica di Napoli, il quale ha contestato tale decisione adducendo che l'applicazione dell'articolo 213 del Codice della Strada è riferibile a soggetti non custodi, i quali abbiano fatto circolare abusivamente il mezzo.

Gli Ermellini di Piazza Cavour censurano il sequestro confermando quanto il Tribunale di Napoli aveva statuito.

La decisione

Il ragionamento adottato dalla Cassazione si è basato sul concorso apparente delle due norme, quindi tra l'articolo 334 II comma del Codice Penale e l'articolo 213, IV comma del Codice dalla Strada; secondo la Suprema Corte non sussiste alcun concorso apparente tra le due norme, in quanto con l'applicazione del principio insito nell'articolo 15 del Codice Penale (Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale), l'articolo 213 del Codice della Strada e tutto il corpo normativo della legge (D. Lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche), presenta quell'elemento specializzante in virtù del quale, la norma speciale, che regola la medesima materia disciplinata anch'essa dal diritto penale, presenta quel quid in più. Nel caso di specie quel quid è rappresentato dal veicolo e non una cosa indeterminata come si legge nel Codice Penale. Pertanto la S.C. ha ravvisato un rapporto di specialità bilaterale, ossia: dal raffronto tra le due norme è emersa l'esistenza di elementi in comune e la presenza di elementi specializzanti in una norma piuttosto che nell'altra.

L'orientamento della Suprema Corte con sentenza 25116/2008 è stato confermato dalla sentenza 1963 del 2011 pronunciata dalle Sezioni Unite chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla materia; infatti in seno alla Suprema Corte si sono susseguiti orientamenti discordanti sul II comma dell'articolo 334 del Codice Penale, ma i Giudici della IV Sezione hanno voluto superare la discordanza sulla materia sottoponendo la questione alle Sezioni Unite al fine di porre un punto sulla natura giuridica del II comma dell'articolo 334 del Codice Penale (per completezza di esposizione, occorre ricordare che con ordinanze n. 35071/2010, n. 35180/2010 e n. 37024/2010, la VI Sezione ha invitato le Sezioni Unite alla soluzione del seguente quesito "se sia configurabile- nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell'articolo 213 c. strad., che circoli abusivamente con lo stesso - oltre alla violazione amministrativa prevista dal 4 comma del medesimo articolo 213, anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro").

Le Sezioni Unite confermando l'orientamento precedentemente espresso dalla III sezione con sentenza 25116/2008, hanno ribadito il rapporto di specialità tra le due norme statuendo che il IV comma dell'articolo 213 del Codice della Strada deve considerarsi speciale rispetto alla condotta descritta nell'articolo 334 del Codice Penale dove è considerato il solo delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario delle cose oggetto di sequestro penale ovvero amministrativo.

Gli elementi specializzanti nell'illecito amministrativo consistono nel fatto che la norma, art. 213 c.d.s., si riferisce esclusivamente al sequestro amministrativo ed in particolare al veicolo che "circola abusivamente"; ciò che deve essere accertato è se tale modalità di circolazione rientri nelle diverse fattispecie di cui all'articolo 334 del Codice Penale, ma da una analisi di quest'ultima norma la condotta che più si avvicina è la sottrazione. Inoltre l'eventuale ipotesi di un concorso apparente con la soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento non viene neanche preso in considerazione (anzi per quest'ultima condotta le Sezioni Unite affermano che la circolazione abusiva è ben lungi dal deterioramento, il quale può essere ravvisato nel non usare il veicolo, in quanto la circolazione può evitare addirittura il deterioramento del veicolo).

Alla luce di quanto esposto è lecito affermare che la circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del Codice della Strada non è reato.

Abogado Francesca Servadei

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