Con diritto all'oblio si intende l'interesse di ogni soggetto a non rimanere esposto ai danni ulteriori arrecati all'onore e alla reputazione dalla pubblicazione e diffusione di informazioni pregiudizievoli sul suo conto

Cos'è il diritto all'oblio

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Il diritto all'oblio consiste nella garanzia che ogni individuo dovrebbe avere a che non siano diffusi precedenti pregiudizievoli per il suo onore.

Tecnicamente, il diritto all'oblio è il diritto a non restare esposti a tempo indeterminato alle conseguenze dannose che possono derivare al proprio onore o alla propria reputazione da fatti commessi in passato o da vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo coinvolti e che sono divenute oggetto di cronaca.

Si tratta del diritto a essere dimenticati, che lascia ovviamente salvo il caso in cui il fatto precedente torni attuale e faccia sorgere un nuovo interesse pubblico all'informazione su di esso.

Presupposto del diritto all'oblio

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Il presupposto di questo diritto, che va raccordato con il diritto di cronaca, deve essere ravvisato nel fatto che un determinato accadimento può tornare a essere privato quando perde di qualsiasi utilità per l'interesse pubblico, essendo stato già conosciuto e assimilato dalla comunità.

Nel momento in cui, insomma, l'interesse pubblico alla conoscenza di un determinato fatto viene meno, il nostro ordinamento deve tornare a garantire pienamente il diritto alla riservatezza e la reputazione dei soggetti che ne sono stati coinvolti.

GDPR e regolamentazione diritto oblio

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Il diritto all'oblio ha trovato una prima forma di regolamentazione, a livello comunitario, nel regolamento GDPR entrato in vigore il 25 maggio 2016.

Il testo sancisce che ogni interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Dal canto suo il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali di chi lo richiede.

Tale diritto, tuttavia, viene meno quando la diffusione di determinate informazioni sia necessaria per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il regolamento UE è stato attuato in Italia con il decreto legislativo numero 101/2016, che ha modificato il codice della privacy.

La posizione della Corte UE sul diritto all'oblio

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Anche nelle giurisprudenza il diritto all'oblio ha iniziato ad affermarsi inizialmente in ambito europeo: è stata la Corte di giustizia dell'Unione Europea, infatti, ad "ispirare" le corti interne nel riconoscimento del diritto ad essere dimenticati.

Con particolare riferimento all'oblio dal web, la prima pronuncia di rilievo è quella resa dai giudici comunitari il 13 maggio 2014 a definizione della controversia C-131/2012.

In tale sentenza, in particolare, si è affermato che ogni interessato, in virtù di quanto sancito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, può richiedere che una determinata informazione presente sul web non venga più messa a disposizione degli internauti: la prevalenza del diritto all'oblio del singolo individuo rispetto all'interesse economico del gestore del motore di ricerca e a quello del grande pubblico, infatti, viene meno solo dinanzi a un evidente interesse pubblico alla conoscenza del fatto.

La pronuncia della Corte di giustizia non ha esitato a superare i confini nazionali: in Italia, ad esempio, essa è stata recepita sin da subito. Tra le prime rilevanti sentenze in argomento si segnala la numero 23771/2015, del 3 dicembre di quell'anno, emessa dal Tribunale di Roma con la precisazione che il diritto all'oblio non è altro che una peculiare espressione del diritto alla riservatezza.

Esso, di conseguenza, rende ogni cittadino legittimato a chiedere al singolo motore di ricerca che siano rimossi i contenuti delle pagine web che lo dipingono in maniera non attuale e che sono idonei a ledere la propria reputazione e la propria riservatezza.

Condizioni del diritto all'oblio

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La sentenza numero 23771/2015 del Tribunale di Roma rileva anche per aver chiarito quali sono i presupposti al ricorrere dei quali è possibile ottenere l'attuazione del diritto all'oblio.

  • Innanzitutto si è sancito che il fatto che si intende "dimenticare" non sia recente ma, piuttosto, sia risalente nel tempo.
  • In secondo luogo, si è precisato che tale fatto, in aggiunta, deve avere uno scarso interesse pubblico.

Del resto è fondamentale procedere a un bilanciamento del diritto all'oblio sia con il diritto di cronaca che con l'interesse pubblico a conoscere le informazioni che possono essere acquisite attraverso la rete internet.

Il diritto all'oblio nel TU dei doveri del giornalista

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Il diritto all'oblio, in Italia, compare anche nel Testo unico dei doveri del giornalista, entrato in vigore il 3 febbraio 2016.

L'articolo 3 di tale Testo unico sancisce infatti che tutti i giornalisti devono evitare di fare riferimento a particolari del passato a meno che essi non risultino essenziali per la completezza dell'informazione resa.

A tale proposito merita di essere segnalata la sentenza delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione numero 19681/2019, che ha sancito che:

"In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice del merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva".

Diritto alla deindicizzazione

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Del diritto all'oblio si è occupato anche il Garante della Privacy. È proprio questo, infatti, che recependo principi di matrice comunitaria ha stabilito le prescrizioni fondamentali per la gestione dei reclami degli utenti del web avverso il diniego di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca.

Anche per il Garante, nel valutare l'effettività del diritto all'oblio occorre considerare sia il ruolo che l'interessato ricopre nella vita pubblica, sia la natura delle informazioni riferite. Occorre insomma provvedere al bilanciamento dell'interesse del singolo ad essere dimenticato con gli interessi che sostengono il diritto di cronaca.

Quanto sancito dal Garante sul diritto di deindicizzazione, che consiste nel processo di rimozione dei contenuti dall'indice dei motori di ricerca, è stato poi ripreso dal decreto legislativo n. 150/2022, che ha attuato la "legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari."

Grazie al decreto attuativo 150/2022, è stato inserito nel dlgs n. 271/1989, che contiene le "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" il nuovo art. 64 ter, in vigore dal 30 dicembre 2022.

Detta norma riconosce formalmente il diritto all'oblio, seppur con dei limiti e nel rispetto di una procedura determinata, tramite la deindicizzazione e la preclusione all'indicizzazione sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento della persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione.

Come si esercita il diritto all'oblio

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Tutto ciò premesso, come è possibile chiedere a Google la cancellazione di informazioni che ci riguardano? La richiesta va fatta compilando il modulo online messo a disposizione dallo stesso motore di ricerca a questo link. Essa deve essere corredata della specificazione dei motivi che la sostengono e di un documento di identità del richiedente.

Il nuovo art. 64 ter del decreto 271/1989 prevede che alla richiesta finalizzata a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo:

"Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e' preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante."

Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: "Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante."

Giurisprudenza sul diritto all'oblio

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Infine una serie di pronunce della giurisprudenza sul diritto all'oblio:

"Il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all'oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla condivisibile sentenza n. 5525/2012 della Suprema Corte, nella quale questo viene configurato quale diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati" (Trib. Roma 3/12/2015 n. 23771).

"Il giornalista è legittimato a divulgare dati sensibili senza il consenso del loro titolare nè l'autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali purché appunto la divulgazione sia "essenziale" ex art. 6 del Codice deontologico dei giornalisti, ovvero indispensabile in considerazione dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto, e che la valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso" (Cass. 10/03/2016 n. 4685).

"Il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:

1) il contributo arrecato alla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;

2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine;

3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del paese;

4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico" (Cass. 20/03/2018 n. 6969).

"In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)" (Cass. SS.UU. n. 19681/2019).

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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