Per la Cassazione vanno rimosse le barriere architettoniche e garantito al disabile sia l'accesso che l'utilizzazione del dispositivo

di Lucia Izzo - Il bancomat deve essere fruibile anche dalle persone diversamente abili. Deve essere l'istituto di credito ad adeguare l'altezza dello sportello affinché anche coloro che sono sulla sedia a rotelle possano accedere e utilizzare il servizio.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 18762/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso promosso da un correntista contro l'istituto di credito, per la violazione della legge 67/2006 (applicabile ratione temporis) sulla tutela delle persone disabili vittime di discriminazione.


L'attore aveva infatti richiesto l'adeguamento alla normativa in materia di barriere architettoniche dello sportello bancomat da lui utilizzato quale correntista presso un'agenzia dell'istituto, con condanna di quest'ultimo a cessare la condotta discriminatoria adottando ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, nonché al risarcimento del danno.


Nonostante l'iniziale rigetto della domanda, per gli Ermellini ha ragione il correntista, anche se il regolamento di cui al d.m. 236/2009 non contiene alcuna disposizione nel dettaglio atta a predisporre lo sportello all'utilizzo di chi ha ridotta o impedita capacità motoria (come avanzato dalla difesa).


Anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche di luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo, qualora l'accessibilità sia prevista dalle norme di legge in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata. All'utente, precisano i giudici, deve essere garantito non solo la possibilità di raggiungere l'apparecchio, ma anche l'utilizzabilità dello stesso.


È dunque legittima e giustificata la tutela antidiscriminatoria attivata dal privato, ex art. 3 della legge n. 67/2006, applicabile ratione temporis, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi.


Spetta al giudice individuare i criteri per la rimozione delle barriere architettoniche, avvalendosi anche delle norme regolamentari sopravvenute, se idonee allo scopo, essendo rimessa alla sua discrezionalità l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.


Spetta, infine, al giudice del rinvio, stabilire se il correntista ha diritto al risarcimento del danno dalla banca, per non aver potuto ritirare i soldi allo sportello: l'accoglimento della richiesta presuppone la verifica della sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.

Cass., III sez. civ., sent. n. 18762/2016

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