Per la Cassazione l'obbligo di mantenere i figli affidati ai servizi sociali non esaurisce la capacità contributiva dell'onerato

di Lucia Izzo - L'imposizione al coniuge separato di un assegno di mantenimento anche nei confronti dell'ex, non determina la riduzione dell'assegno in favore dei figli affidati ai servizi sociali.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 18541/2016 (qui sotto allegata) riguardante la travagliata vicenda di una coppia separata, i cui figli erano stati affidati ai servizi sociali con residenza presso la madre, a cui era stata assegnata anche la casa coniugale.

Oltre all'assegno di mantenimento nei confronti della prole (pari a 600 euro mensili), la Corte d'Appello ha altresì imposto all'uomo il versamento di un ulteriore assegno mensile di 200 euro in favore della ex.


Sul ricorso promosso dall'uomo innanzi alla Corte emergono le difficoltose dinamiche che hanno portato alla separazione (tra cui una denuncia per abusi dei confronti della figlia minore e dell'impossibilità di entrambi di prendersi cura della prole). 


Tuttavia, i motivi non trovano accoglimento alcuno in sede di legittimità: in particolare, quanto alla censura attorea riguardante la determinazione della somma volta al mantenimento dell'ex, gli Ermellini precisano che è privo di fondamento affermare che l'imposizione di un assegno di mantenimento a favore della ex avrebbe dovuto comportare necessariamente la riduzione di quello destinato ai figli, come se tale obbligo statuito in primo grado esaurisse necessariamente le capacità contributive del ricorrente.


Le censure mosse alla quantificazione dell'assegno in favore della donna appaiono, dunque, prive di autosufficienza e non consentono di individuare alcuna violazione delle norme invocate dall'uomo (artt. 155 e 156 c.c.).

Cass., VI sez. civ., ord. n. 18541/2016

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: