Note di commento alla sentenza della Corte di Appello penale di Palermo n. 2236 dell'11.05.2016

Avv. Francesco Pandolfi - Quando parliamo di armi il pensiero sulle cautele da adottare è fisso: ogni avveduto utilizzatore di armi si sforza di conformare la propria condotta a tutte le numerose regole tese alla salvaguardia dell'incolumità personale al fine di preservare la sicurezza pubblica.


Partiamo da alcuni dati normativi sulla custodia dell'arma, per poi concludere con le modalità della corretta e prudente cautela da adottare in occasione della custodia.


La Legge n. 110/75 ci dice in uno dei suoi articoli che chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 (ad esempio: i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia, i fucili con due canne ad anima rigata a caricamento successivo con azione manuale, i fucili con due o tre canne miste ad anime lisce o rigate, i fucili le carabine e i moschetti ad una canna ad anima rigata, le rivoltelle a rotazione, le pistole a funzionamento semiautomatico ecc....) munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.


Proseguendo, il secondo comma dell'art. 20 bis della legge citata è schematico, chiaro e rigido allo stesso tempo:


Chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi le cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate nel comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a (lire) due milioni.


Si applica poi la pena dell'ammenda da (lire) trecentomila a (lire) un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:


1) in luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva,


2) nei luoghi dove può svolgersi attività venatoria.


Ebbene, fermo il dato normativo nudo e crudo, sulla delicata questione dell'omessa custodia è intervenuta anche la Corte d'Appello penale di Palermo che, con la sentenza in commento ha reso indirettamente importanti chiarimenti sulla nozione di cautela necessaria e dei riflessi della mancata adozione di tali cautele.


Vediamo quindi in estrema sintesi quali sono i tratti decisivi della pronuncia in commento della Corte d'appello di Palermo (n. 2236/2016), al fine di renderli accessibili ed utili agli interessati:



La corte ricorda....



Per arrivare a dire che il reato di omessa custodia si è certamente perfezionato, è sufficiente che chi ha agito non abbia adottato le cautele necessarie.

La "cautela necessaria" è strettamente legata al fatto che l'agente abbia conosciuto le circostanze del fatto, oppure che le circostanze potevano essere conosciute con una diligenza definita "ordinaria".

L'Ordinamento non da alcuna importanza al fatto che le persone indicate nella norma (minori, inesperti ecc...) si siano impossessate dell'arma o delle munizioni: quello che importa è la condotta di chi custodisce le armi.

Nel caso analizzato dalla Corte, chi era preposto alla custodia aveva lasciato le armi all'interno di un armadio con la chiave inserita nella toppa e, pertanto, all'interno di un sito dove chiunque poteva liberamente appropriarsene.



Cosa fare per non essere incolpati


Secondo il dettato della norma e seguendo le indicazioni offerte dalla Magistratura penale, bisogna comportarsi in modo da adottare la corretta e prudente cautela nella custodia delle armi: in poche parole abbondare nelle precauzioni, come del resto più volte abbiamo sottolineato.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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