Il reato di autocalunnia, relativo a chi incolpa se stesso per un delitto non avvenuto o commesso da altri, è previsto e punito dall'art. 369 c.p. con la reclusione da uno a tre anni

Autocalunnia: l'art. 369 c.p.

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Nel codice penale, nel capo dedicato ai delitti contro l'attività giudiziaria, l'articolo 369 disciplina il reato di autocalunnia.

Dispone l'art. 369 c.p. che: "Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni".

Autocalunnia e calunnia: differenze

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Trattasi di reato di pericolo nato dall'esigenza di evitare che lo Stato persegua un delitto non commesso ovvero commesso da persona diversa dall'autore.

Di qui la differenza tra autocalunnia e calunnia: nel primo caso, infatti, il soggetto agente ascrive a se stesso la consumazione di un reato che non ha commesso ovvero la consumazione di un reato commesso da altri, mentre nel secondo caso (la calunnia), l'agente ascrive ad altra persona la consumazione di un reato.

Particolarmente importante è il concorso di reato tra autocalunnia e calunnia

: tale concorso non è ammissibile in quanto la calunnia, ex articolo 368 del codice penale, essendo reato più grave, quindi con un regime sanzionatorio più aspro, assorbe in sé il reato di autocalunnia ritenuto, pertanto, di minore pericolosità sociale rispetto a quello disciplinato dal legislatore nell'articolo 368 c.p.

L'articolo 369 si apre con l'inciso "Chiunque", pertanto affinchè si consumi tale reato non è necessario che il soggetto agente ricopra una particolare qualifica; trattasi quindi di reato comune.

Vedi anche la guida Reato di calunnia e Denuncia per calunnia: fac-simile

Autocalunnia propria ed impropria

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L'autocalunnia assume due configurazioni: propria ed impropria.

L'autocalunnia si definisce propria nel caso in cui è espressa con qualsiasi dichiarazione, in qualunque forma e indirizzata all'autorità giudiziaria ovvero all'autorità obbligata a riferirne.

L'autocalunnia impropria, invece, si ha nel caso in cui la stessa sia resa attraverso confessione all'autorità giudiziaria.

Elemento soggettivo del reato ex art. 369 c.p.

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Elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 369 c.p. è la volontà di autoincolparsi per la commissione di un reato mai consumato ovvero consumato da altri; trattasi, quindi, di dolo generico.

La Cassazione ha statuito che sussiste il reato di autocalunnia e non di favoreggiamento personale in quella condotta ove il soggetto agente, pur di procurare un vantaggio ad altro che ha commesso reato, si addebiti elementi materiali del fatto, sufficienti a far instaurare un procedimento penale a suo carico, in quanto la condotta di cui all'articolo 369 c.p. è fattispecie specifica e sussidiaria del favoreggiamento, il quale può disporsi solamente nel caso in cui sia previsto da altra disposizione normativa (cfr., tra le altre, Cass. n. 44737/2003).

Concorso di persone nel reato

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Particolarmente controversa è la fattispecie in cui si ravvede il concorso di persone nel reato di autocalunnia, ossia sussista un accordo tra l'agente che vuole commettere autocalunnia e altri soggetti che acconsentono ovvero vi sia un accordo tra più soggetti affinchè un terzo (in questo caso il soggetto agente) si ascriva la consumazione di un reato non commesso.

In tale fattispecie a prescindere quindi dalla direzione, autocalunniante-più soggetti ovvero più soggetti-calunniante, tutti risponderanno di concorso di persone nel reato di autocalunnia; mentre nel caso in cui venga a mancare l'accordo, si procederà per autocalunnia nei confronti del soggetto agente e calunnia per gli altri soggetti.

La legge 5 ottobre 2001 numero 367, all'articolo 17, ha introdotto l'articolo 384-bis con il quale il legislatore ha esteso la punibilità del reato di autocalunnia per fatti e per dichiarazioni rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero.

Aspetti procedurali

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Per quanto riguarda il regime sanzionatorio del reato è prevista la reclusione da 1 a 3 anni.

La procedibilità è d'ufficio e non è previsto né il fermo né l'arresto.

L'autorità competente è il Tribunale in composizione monocratica.


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