Per il Consiglio Nazionale Forense l'obbligo ex art. 33 NCDF trova applicazione anche se la cliente è una società quotata in borsa

di Lucia Izzo - L'obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato (art. 33 ncdf, già 42 cdf) non viene meno allorché la parte assistita stessa, per le sue particolari qualità soggettive, fosse asseritamente in grado di conoscere aliunde gli atti.


Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza del 28 dicembre 2015, n. 208 (qui sotto allegata), pubblicata il 5 settembre sul sito istituzionale.

Il Consiglio si è pronunciato sul ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui il competente Consiglio dell'Ordine gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura per aver violato i principi di dignità e decoro professionale, nonché dei doveri di colleganza e correttezza che, quali espressioni di valori etici propri della Classe Forense, vanno ineludibilmente ispirati la condotta del professionista e la sua attività professionale.


In particolare, con riferimento all'art. 42 del Codice Deontologico (oggi art. 33 del nuovo codice), il professionista aveva omesso di restituire i documenti richiesti dalla società sua cliente, malgrado fosse stato sollecitato dal COA.


Il ricorrente si difende affermando che, se è pur vero che la parte assistita ha il diritto alla restituzione, in maniera integrale, della documentazione (come sancito dall'art. 42 CDF, ed oggi dall'art. 33, comma 1 del nuovo CDF) il principio stesso non troverebbe applicazione se parte richiedente sia una società quotata in borsa, che aliunde dovrebbe conoscere gli atti, e che comunque ne sarebbe stata informata.


Il motivo è palesemente infondato, tanto perché la norma del Codice Deontologico Forense non prevede, né consente, alcuna distinzione soggettiva, facendo invece riferimento tout court alla parte assistita, quanto perché, dalla compulsazione del fascicolo e dei documenti allegatiì, non è stato rinvenuto affatto alcun prospetto o rendiconto informativo diretto alla parte assistita.


Appare, quindi, violato senza dubbio l'obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato.

Consiglio Nazionale Forense, sent. 208/2015

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