Avv. Cristina Matricardi |

Governo: Modificata la disciplina sulla contumacia

Nella seduta dello scorso 18 Febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-Legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. Tra le maggiori novità del provvedimento rileviamo l'introduzione di un meccanismo per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia a ottenere un nuovo processo, limitatamente ai casi nei quali l'imputato non sia stato effettivamente informato del procedimento a suo carico; la modifica degli artt. 157 e 161 del codice di procedura penale al fine di rendere più celeri e sicure le notifiche all'imputato non detenuto che abbia un difensore di fiducia (in questi casi le notificazioni sono eseguite presso i difensori). Naturalmente il provvedimento, dopo la pubblicazione, dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento ed è soggetto a modifiche fino al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Leggi il provvedimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell’esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n.56581/00 della Corte europea dei diritti dell’uomo;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di armonizzare l’ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea che consente alle autorità giudiziarie nazionali di rifiutare l’esecuzione del mandato di cattura europeo basato su una sentenza di condanna in contumacia se lo Stato di emissione del mandato non garantisce la possibilità di un nuovo processo;

Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell’impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all’imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 175 del codice di procedura penale)

All’articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.";

il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l’impugnazione o l’opposizione non siano state già proposte dal difensore.";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"b-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.";

al comma 3 le parole: "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto." sono soppresse.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale )

All’articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

"h)bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori.".

All’articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

d)-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.".

Articolo 3

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




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