Una volta che l'attore ha prodotto il contratto e affermato che c'è inadempimento, sarà il convenuto a dover dimostrare di aver adempiuto

di Lucia Izzo - In caso di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto, la condanna all'adempimento o al risarcimento del danno, è tenuto unicamente a dimostrare la fonte, legale o negoziale, del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento dell'obbligato. A questo punto sarà onere del debitore convenuto assolvere all'onere della prova dimostrando di aver estinto l'obbligazione.

Lo ha precisato il Tribunale di Salerno, sezione II Civile, nella sentenza n. 3107 del 28 giugno 2016.

Il ricorrente evidenziava che a causa della condotta professionale del proprio consulente del lavoro, al quale aveva affidato tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, aveva subito notevoli danni, essendogli state contestate diverse infrazioni dalle autorità preposte, ad onta del fatto che il consulente del lavoro avrebbe dovuto provvedere alla gestione del personale in maniera tale da assicurare il rispetto della legge e delle delle norme di buona amministrazione. Da qui la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.

La domanda, secondo il Tribunale campano, è fondata: in materia di inadempimento di un'obbligazione, precisano i giudici, il creditore che, agendo in giudizio, voglia ottenere una pronuncia solutoria del contratto o di condanna all'adempimento o al risarcimento del danno è tenuto esclusivamente a dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento dell'obbligato, spettando al debitore convenuto assolvere all'onere della prova di aver estinto l'obbligazione.

Nel caso in esame, dall'istruttoria e dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti, incentrato sostanzialmente sull'espletamento da parte del convenuto delle funzioni di consulente del lavoro. Le dichiarazioni dei testi, sufficientemente particolareggiate, intrinsecamente coerenti e sostanzialmente concordanti nei contenuti hanno trovato, d'altronde, non pochi riscontri nella documentazione prodotta in giudizio.

Per il Tribunale, dimostrata la sussistenza del rapporto professionale d'opera fra l'attore e il consulente, quest'ultimo, in ossequio all'onere probatorio su di lui incombente, avrebbe dovuto dimostrare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte, diversamente da quanto è avvenuto, non essendosi il convenuto costituitosi in giudizio, rinunciando, in tal modo, non solo a comprovare di aver tenuto una condotta irreprensibile e pienamente aderente agli impegni contrattuali assunti, ma anche a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quella descritta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sostanzialmente confermata dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.

D'altro canto, gli incombenti per la cui omissione l'uomo è stato sanzionato rientrano tipicamente nell'ambito delle funzioni solitamente svolte da un consulente del lavoro ed, in particolare, di quelle che avrebbe dovuto svolgere, essendosi obbligato ad occuparsi di "tutte le attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale".


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: