"La responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale". E quanto hanno di recente affermato i giudici della Cassazione (Sent. n. 2042/2005) "sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto: tale responsabilità può conseguire, a norma dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore e può anche conseguire, a norma dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore".
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