Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2207 dello scorso 4 febbraio, hanno affermato il principio secondo cui l'automobilista che, in sede di stipulazione della polizza di assicurazione r.c. auto, abbia ingiustamente pagato un sovrapprezzo per effetto di un'intesa restrittiva della concorrenza fra le compagnie assicuratrici, può esperire l'azione di nullità e di risarcimento del danno prevista dall'art. 33 della l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
Per la Cassazione 2207/2005 l'automobilista che abbia ingiustamente pagato un sovrapprezzo per effetto di un'intesa restrittiva della concorrenza fra le compagnie assicuratrici, può esperire l'azione di nullità e di risarcimento danni
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