Il d.lgs. 151/2015 revisiona e ridetermina le sanzioni per il lavoro irregolare

di Lucia Izzo - Pugno duro per chi non assume regolarmente, con maxi sanzioni che possono arrivare fino a 36.000 euro: è questa la linea tracciata dal cd. Decreto Semplificazioni (d.lgs. 151/2015) entrato di recente in vigore ad attuazione del Jobs Act.

Il decreto ha proveduto a una "revisione del regime delle sanzioni che tenga conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale"


La rideterminazione delle sanzioni per il lavoro irregolare, in sostanza, ha operato uno scaglionamento che gradua al ribasso le violazioni di minore pericolosità, mentre sono possibili maggiorazioni nei casi maggiormente insidiosi.

Il sistema assicura una maggiore proporzionalità delle sanzioni irrogabili tramite una revisione del sistema punitivo che si attiva in caso il datore di lavoro utilizzi operai, manodopera, collaboratori e dipendenti privi di regolare contratto di lavoro.


In caso l'ispettorato verifichi l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica la sanzione pecuniaria:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; 

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; 

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.


Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.


Lo strumento della diffida obbligatoria, ex art. 13, del D.Lgs. n. 124/2014, tuttavia, consente di non pagare la maxisanzione: attraverso questa procedura il datore di lavoro potrà regolarizzare entro 120 giorni la posizione dei lavoratori in nero, stipulando un contratto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, periodo in cui il lavoratore dovrà essere mantenuto in servizio.

Se il datore prova, nel termine previsto, l'avvenuta regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni, dei contributi e dei premi previsti dalla legge, incorrerà nella sanzione in misura minima.


L'organo di vigilanza potrà inoltre adottare un provvedimento di sospensione dell'attività in caso vena riscontrato l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro: per revocare tale provvedimento, il datore dovrà non solo regolarizzare i lavoratori in nero e dimostrare il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ma anche pagare una somma aggiuntiva pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e 3.200 euro per la sospensione a causa delle reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.


Neppure chi ricorre ai buoni lavoro (cd. voucher), sfuggirà al sistema sanzionatorio previsto dalla legge: il recenti decreto legislativo che ha ricevuto da poco il via libera dal Governo, infatti, sanziona fino a 2.400 euro per ogni lavoratore nel caso sia stata irregolare la comunicazione d'inizio attività, poichè, al fine di evitare strumentalizzazioni del mezzo e impieghi illeciti dei voucher (attivati, ad esempio, solo in caso di ispezioni), è previsto che chi assume debba comunicare, fino a un'ora prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, a mezzo sms o email, precisando luogo e durata dell'impiego accessorio. 


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