Una istruttiva sentenza del Tribunale Penale di Macerata, Giud. Potetti, 15-6-2016, rievoca l'arresto delle Sezioni Unite 36258/2012

di Paolo M. Storani - Pubblichiamo su LIA Law In Action l'inedita e significativa pronuncia emessa il 15 giugno 2016 dalla Sezione GIP / GUP presso il Tribunale Penale di Macerata. E' sempre motivo di apprendimento e di approfondimento esaminare le motivazioni frutto della sapiente penna del Dott. Domenico Potetti, che ringraziamo sentitamente.

Buona lettura!


TRIBUNALE DI MACERATA, Sezione GIP / GUP, 15 giugno 2016, Giudice Domenico Potetti, imp. C. G.

In tema di aggravante della "ingente quantità" (art. 80, comma 2, del d. P. R. n. 309 del 1990), per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309-90, come modificato dalla l. n. 79-14, di conversione del DL n. 36-14, mantiene validità il criterio fornito all'interprete dalle Sezioni Unite Penali n. 36258/2012, per cui, avendo riferimento alle singole sostanze indicate nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, non può ritenersi "ingente" un quantitativo di sostanza stupefacente (principio attivo) che non superi di duemila volte il valore-soglia (espresso in mg nella tabella), anche perché la rimodulazione delle tabelle fornita dalla recente novella non ha modificato i parametri qualitativi e quantitativi di riferimento sui quali si è basato l'arresto delle Sez. Un. n. 36258/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omissis.

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1) I fatti in sintesi.

In data 23.02.2016 dalla PG veniva predisposto un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in Casette Verdini di Pollenza (MC) e Sforzacosta di Macerata.

In particolare i militari notavano il …, soggetto già noto come dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla guida dell'autovettura … .

Lo stesso, giunto nei pressi del civico … di Borgo Sforzacosta di Macerata, parcheggiava la propria autovettura, e dopo aver incontrato un soggetto di origini dominicane, successivamente identificato in …, si recava, unitamente a quest'ultimo, all'interno dell'immobile di cui al predetto civico.

Entrambi annoverano specifici precedenti di polizia.

Dopo circa dieci minuti il … usciva dall'appartamento e saliva a bordo dell'autovettura ….

Ulteriore attività info investigativa, svolta nell'immediatezza, portava a conoscere che la predetta autovettura era solitamente in uso a ….

Pertanto gli operanti procedevano ad un'attività di pedinamento seguendo l'autovettura … sino all'imbocco dell'A14 direzione Ancona.

Stante quanto sopra, gli operanti, intuendo che il … si stesse recando in qualche località al fine di acquistare delle sostanze stupefacenti, decidevano di effettuare un servizio volto all'individuazione dell'autovettura condotta dallo stesso al rientro presso il proprio domicilio.

In particolare veniva predisposto specifico servizio di appostamento lungo l'asse autostradale tratto Porto Recanati/Civitanova Marche, in attesa del ritorno del mezzo attenzionato.

In effetti, alle ore 21,35 circa, su detto tratto autostradale veniva notato il passaggio dell'autovettura … .

Immediatamente gli operanti si ponevano sulle tracce della stessa, raggiungendola all'uscita del casello autostradale di Civitanova Marche e alle ore 21,45 circa, approfittando della sosta per il pagamento del pedaggio della predetta autovettura, provvedevano al controllo della stessa ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 309/90.

Detto controllo dava esito positivo, significando che, dopo aver verificato che tale mezzo fosse condotto da …, veniva rinvenuta sul pianale anteriore destro del mezzo una busta di cellophane contenente a sua volta numero due pacchi di cellophane di colore bianco contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L'ispezione veniva eseguita, altresì, mediante l'ausilio di unità cinofila, e permetteva il rinvenimento, nel vano portaoggetti a ridosso della leva di cambio della vettura, di n. 2 pezzetti di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Pertanto l'ispezione eseguita si concludeva con il seguente esito:

- kg uno,200, al lordo della confezione, di marijuana, suddiviso in nr.2 panetti da gr. 600 circa cadauno riportante, uno, l'effige di un mitra KALASNIKOV AK47 e l'altro l'effige del fiore della marijuana con la dicitura …;

- gr. 6 (sei) circa di hashish, suddivisi in n. 2 pezzetti di cui uno da gr. 1,4 e uno da gr. 4,6.

Si provvedeva per mezzo di altre pattuglie alla perquisizione domiciliare, in flagranza di reato ex art. 352 del c.p.p., anche dell'abitazione del …, ma le operazioni di perquisizione presso l'abitazione del … davano esito negativo.

L'esito dell'analisi speditiva "DROPTEST", effettuato in caserma su tutta la sostanza stupefacente in sequestro, confermava che trattavasi di Marijuana e di Hashish.

La perquisizione personale effettuata nei confronti del … presso gli uffici del Reparto dava esito negativo in ordine al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente.

Per quanto sopra, alle ore 24,00 circa del 23.2.16, si procedeva, ai sensi dell'art. 380 lett. h del C.P.P. all'arresto del …

In udienza di convalida l'imputato si scusava per la sua condotta, attribuendola a difficoltà economiche.

2) La questione di responsabilità.

Nulla vi è, dunque, da approfondire a proposito della questione di responsabilità penale dell'imputato in ordine ai fatti a lui ascritti.

Detti fatti sono stati constatati dalla PG in modo oggettivo, e vi è anche la confessione dell'imputato, peraltro superflua.

3) Caratteristiche delle sostanze.

Il CT del PM in sintesi ai proposti quesiti così rispondeva a proposito del materiale in sequestro relativo a … .

Il materiale vegetale in sequestro, suddiviso in due frazioni rep. a/1 e a/2, del peso complessivo di grammi 987,500 (rep. a/1 grammi 496,190; rep. a/2 grammi 491,310), è costituito dal preparato attivo della cannabis comunemente denominato foglie e infiorescenze di cannabis o marijuana con un contenuto del principio attivo tetraidrocannabinolo Delta 9 THC del 12,9% (rep. a/1) e del 12,1% (rep. a/2), pari a complessivi grammi 123,458.

In base ai contenuti di principio attivo detta marijuana è da valutare di elevata qualità.

Il materiale vegetale in sequestro, relativo al rep. a/3, del peso di grammi 5,824, è costituito dal preparato attivo della cannabis comunemente denominato hashish o resina di cannabis con un contenuto del principio attivo tetraidrocannabinolo Delta 9 THC del 4,5%, pari a grammi 0,262.

In base al contenuto di principio attivo Delta 9 THC detto hashish è da valutare di medio/bassa qualità.

Il quantitativo è inferiore al limite quantitativo massimo, e assomma a 10-11 "dosi medie singole efficaci", se si considera il Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, che per il Delta 9 THC prevede la dose media singola efficace pari a mg 25 e il limite quantitativo massimo pari mg 500.

4) La questione della "ingente quantità".

Nel caso presente non può essere ravvisata l'aggravante della "ingente quantità", di cui all'imputazione.

A tale proposito conviene riassumere, in sintesi, il percorso giurisprudenziale che ha contrassegnato questo travagliato argomento.

Nella giurisprudenza della Cassazione, prevalente fino alle Sezioni Unite n. 17-00 (v. ad es. Sez. 4, n. 7204 del 22/05/1997, RV 208535; Sez. 6 n. 8287 del 09/05/1996, RV 205929), si faceva tralaticiamente richiamo a presunte esigenze di un imprecisato "mercato", ovvero alla capacità di assorbimento di una indefinibile massa di ipotetici consumatori distribuiti su ideali ambiti territoriali, cadendo inevitabilmente nell'enunciazione di nozioni del tutto generiche, sottratte a ogni riscontro fattuale nel momento in cui se ne dovesse fare applicazione pratica.

Quando si tentava di fornire una qualche definizione di siffatti sfuggenti concetti si finiva con il pretendere giustificazioni razionali da fondare su dati indefinibili, come l'individuazione della quantità di una data specie di stupefacente introdotta (o presumibilmente diretta all'introduzione) nell'area di un "mercato" da definire; la quantità di sostanza, presumibilmente della stessa specie, sequestrata in un dato periodo di tempo e sempre in una indefinita area di spaccio oppure di consumo (fenomeni tra loro non sempre coincidenti), e simili.

Trattavasi di dati molto aleatori, che avrebbero dovuto essere ricavati da accertamenti neppure previsti dall'ordinamento, e per questo difficilmente reperibili negli atti processuali.

Sez. un. n. 17-00 (v. par. 25 della Motivazione) segnava l'abbandono della incerta nozione di "mercato".

Affermava essere sufficiente, per giudicare sussistente l'aggravante in questione, il verificare che la quantità della sostanza stupefacente sia oggettivamente di notevole quantità, molto elevata nella scala dei valori quantitativi, anche se non raggiunga il valore massimo che, per essere riferito a quantità, rimane sostanzialmente indeterminabile, vale a dire estensibile all'infinito.

Secondo queste Sezioni unite, ciò che conta per integrare l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309-90 è, dunque, che la quantità di sostanza stupefacente oggetto della specifica indagine superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera e, per questo, il giudice stesso è in grado di formarsi un'esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive.

La relativa valutazione costituisce, pertanto, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che ha solo l'obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione, come per ogni giudizio di valore legato a dati non tipizzabili.

Sul punto si affermava dunque la regola secondo la quale l'aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, la cui ratio legis è da ravvisarsi nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, è integrata tutte le volte in cui il quantitativo della sostanza, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.

Com'è facile intendere, nemmeno queste Sezioni unite riuscivano a definire in misura accettabile i contorni dell'aggravante in questione, perché a un concetto incerto (il mercato) sostituivano un concetto comunque molto sfuggente, come quello di quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito della competenza territoriale del giudice, oltretutto dando adito ad evidenti disparità di trattamento sul territorio nazionale.

Successivamente alle Sezioni Unite n. 17/2000 si andava formando un indirizzo della giurisprudenza di legittimità il quale si impegnava nel tentativo di fornire ai giudici di merito parametri quantitativi, al fine di precisare i confini dell'aggravante della ingente quantità.

Si trattava di un tentativo encomiabile e aderente ai principi.

Infatti, è la Cassazione (data la sua funzione: art. 65 del RD n. 12-41) che "…assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale…", potendo avere una conoscenza del fenomeno estesa a tutto il territorio nazionale, e non limitata al singolo "mercato".

Ma questo tentativo trovava ostacoli.

Più precisamente dopo le Sezioni Unite n. 17/2000 si creavano due indirizzi nella giurisprudenza della Cassazione.

Un orientamento della sesta Sezione, a partire dal 2010 (v. ad es. Sez. 6, n. 20119-10, RV 243374) decideva di ancorare l'espressione "ingente quantità" a un dato numerico, variabile a seconda che si tratti di "droghe pesanti", ovvero di "droghe leggere", nel senso che, al di sotto della soglia individuata, non potrebbe mai ritenersi sussistente l'aggravante in questione.

Si è, conseguentemente, osservato dalla Sesta sezione che il riferimento all'ambito territoriale (pur presente nella stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 17 / 2000 come metro di valutazione della eventuale eccedenza del dato ponderale rispetto alle "usuali transazioni"), ha uno scarso valore ermeneutico.

Pertanto, a far tempo dal 2010, la Sezione Sesta della Cassazione affermava ripetutamente il principio in base al quale, con riferimento alle così dette "droghe pesanti", non può definirsi ingente un quantitativo inferiore a 2 chilogrammi e, con riferimento alle così dette "droghe leggere", un quantitativo inferiore a 50 chilogrammi.

Questo parametro veniva individuato facendo riferimento a una percentuale media di principio attivo.

Ma a questo orientamento esplicitamente si opponeva la Sezione Quarta (e, episodicamente, anche la Quinta) che, con la sentenza n. 24571 del 03/06/2010, RV 247823 e, ancora più decisamente, con la sentenza n. 9927 del 2011, affermava che non sarebbe consentito predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Anche la Quinta Sezione (v. sent. n. 36360 del 14/07/2011), richiamando tale ultima pronunzia, ribadiva l'impossibilità/illegittimità di fissare soglie aritmetiche determinate.

Orbene, ritiene lo scrivente giudicante che sia assolutamente necessaria (anche sul tema che ci occupa) un'interpretazione che sia ancorata a criteri (se non rigidi) sufficientemente determinati e definiti, al fine di evitare evidenti e inevitabili (altrimenti) disparità di trattamento (art. 3 Cost.).

E' quindi giusto (ad avviso di questo Giudice) che l'indirizzo favorevole all'individuazione di limiti quantitativi sia stato confermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258-12, la quale in estrema sintesi ha stabilito quanto segue.

La figura criminale che, attraverso l'aggravante della ingente quantità, il legislatore individua è quella del "grossista".

Non si tratta necessariamente, quindi, dell'importatore in grado di movimentare quantità rilevantissime di sostanza stupefacente (e quindi di eseguire pagamenti per importi altrettanto importanti), ma certo neanche dello spacciatore di medio livello, in grado di acquistare, stoccare e smerciare quantità pur ragguardevoli di droga, ma non certo "ingenti".

Ciò posto, queste Sezioni unite confermavano che il riferimento al mercato (che l'originario orientamento aveva effettuato, nel tentativo di ricercare un aggancio oggettivo al dato normativo), è stato un criterio opportunamente abbandonato, poiché, trattandosi di un mercato illegale, e quindi clandestino, nessuna credibile rilevazione della dinamica domanda-offerta è possibile.

Ma, al contrario di quello che avevano fatto le precedenti Sezioni unite n. 17 del 2000, queste affermavano che, per evitare di insidiare il principio costituzionale di eguaglianza e il principio di necessaria determinatezza della fattispecie penale, occorre utilizzare proprio il criterio quantitativo (giustissimo, ad avviso di questo Giudice).

E la quantità va valutata in riferimento al principio attivo, non al materiale inerte di cui la sostanza risulti essere anche composta.

Ma va scelto il criterio quantitativo, perché comunque l'aggravante dì cui al comma 2 dell'art. 80 cit. fa riferimento solo alla quantità ("ingente") della sostanza, e il giudice non può e non deve quindi fare riferimento a nessun altro parametro, se non a quello (estrinseco e oggettivo) della "ingente" quantità.

Osservavano queste ultime Sezioni unite che il D.L. n. 272 del 2005, introducendo parametri tabellari, aveva dato primario risalto proprio al dato quantitativo, in relazione alle dosi ricavabili.

Proprio questi parametri possono offrire al giudice utili elementi di apprezzamento per valutare la ricorrenza dell'aggravante in discussione.

Infatti, proprio dal riferimento al "sistema tabellare" e dal rilievo (diretto e riflesso) che esso ha nel sistema, si può e si deve trarre la conclusione che è necessario individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità.

Dunque, secondo le Sezioni unite n. 36258 / 2012, il dato quantitativo è determinante sia per stabilire (allora ai sensi dell'art. 73, comma 1 bis, lett. a) la soglia al di sotto della quale si presume l'uso personale, sia per l'individuazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5 (unitamente ad altri dati, parimenti valutabili da parte del giudice), sia per la configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 80, comma 2, cit.

Precisavano le Sezioni unite n. 36258 / 2012 che la giurisprudenza (v. Sez. 6, n. 48434-08, RV 242139) ha interpretato la tabella attuativa nel senso che i limiti quantitativi in essa previsti riguardano il principio attivo e dunque le dosi utilmente realizzabili; e lo stesso criterio interpretativo (la incidenza del principio attivo), ovviamente, deve essere adottato per determinare l'ingente quantità.

Secondo queste Sezioni unite, avendo allora come riferimento e punto di partenza il valore - soglia previsto dalle predette tabelle (in quanto "unità di misura" rapportabile al singolo cliente-consumatore), è conseguente stabilire, sulla base della "fotografia" del traffico di sostanze stupefacenti, come risultante alla Cassazione sulla base dei casi sottoposti al suo esame (casi riferibili all'intero territorio nazionale), una soglia, ponderalmente determinata, al di sotto della quale non possa di regola parlarsi di quantità "ingente".

Tiene a precisare la Corte medesima che non si tratta per tale via di usurpare una funzione normativa, ma di compiere un'operazione puramente ricognitiva, che, sulla base dei dati concretamente disponibili e avendo, appunto, quale metro e riferimento i dati tabellari, individui, sviluppando detti dati, una "soglia verso l'alto", al di sopra della quale possa essere ravvisata l'aggravante de qua.

Ebbene, la sentenza n. 36258 / 2012, sulla base dei dati affluiti alla Corte di Cassazione (valori ponderali individuati come "non eccezionali" dalla giurisprudenza di merito esaminata dalla stessa Cassazione), afferma che, avendo riferimento alle singole sostanze indicate nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, non può ritenersi "ingente", un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di duemila volte il valore-soglia (espresso in mg nella tabella).

Discorso analogo può esser fatto con riferimento alle "droghe leggere", avendo come discrimine (si noti, anche per il presente caso) il quantitativo di 50 chilogrammi.

La soglia così stabilita definisce tendenzialmente il limite quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di essa, la "ingente quantità" non potrà essere di regola ritenuta; al di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice del merito.

In altre parole, i parametri sopra enucleati non determinano (di per sé e automaticamente) se superati, la configurabilità dell'aggravante.

Essi, invero, valgono solo in negativo, nel senso che, al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante (D.P.R. n. 309-90, art. 80, comma 2) deve ritenersi in via di massima non sussistente.

Pertanto le Sezioni Unite n. 36258 / 2012 enunciavano il seguente principio di diritto per cui l'aggravante della ingente quantità, di cui al DPR. n. 309-90, art. 80, co. 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (conf. Cass., n. 6369-12-13).

Si noti bene che il così detto valore-soglia utilizzato dalle Sezioni unite è quello consistente nella misura massima penalmente detenibile di principio attivo (non peso lordo), e cioè quella ricavabile moltiplicando la dose media singola con il moltiplicatore indicato dallo stesso DM (es. 750 per la cocaina, 250 per l'eroina, 1000 per l'hashish ecc.; ma per il THC occorre considerare che a norma dell'art. 1 del D.M. 4 agosto 2006, il valore "500" era stato aumentato a "1000"; e però successivamente il D.M. 4 agosto 2006 è stato annullato dalla sezione terza del TAR Lazio, con sentenza 21 marzo 2007, n. 2487).

Si tratta ora di vedere se l'approdo delle Sezioni unite n. 36258 / 2012 resiste alle seguenti novità normative e giurisprudenziali del turbolento anno 2014.

Com'è noto, C. cost. n. 32-14 (v. par. 5 e 6 del Considerato in diritto) ha stabilito che, a seguito della caducazione delle disposizioni ivi impugnate (per vizio procedurale: carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost.), tornano a ricevere applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309-90 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione (Jervolino - Vassalli) precedente alle modifiche apportate con le disposizioni (c.d. Fini - Giovanardi) impugnate.

Infatti, in tali casi, per la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'atto affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (v. C. cost., n. 123-11 e 361-10).

Ma il ritorno al testo dell'art. 73, anteriore all'intervento normativo del 2006, aveva travolto anche i parametri probatori di cui all'art. 73, comma 1 bis, lettera a), del DPR n. 309-90 (come introdotto proprio dalla Fini - Giovanardi), finalizzati all'accertamento della destinazione all'uso non esclusivamente personale.

In particolare si era perso il parametro della quantità massima detenibile (QMD) di cui al DM 11 aprile 2006, travolto anch'esso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa primaria.

Quindi rimaneva preclusa quella giurisprudenza che, a partire proprio da Sez. Un. n. 36258 / 2012 aveva utilizzato tale parametro quantitativo per la determinazione dell'aggravante della quantità ingente di sostanza stupefacente (art. 80, co. 2, DPR n. 309-90).

Ma, fortunatamente, la l. n. 79 del 2014 (conv. DL n. 36-14) ha ribadito la rilevanza solo amministrativa della destinazione all'uso personale nell'art. 75, comma primo, del DPR n. 309-90, come novellato, e soprattutto ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 75 del DPR n. 309-90, il quale riproduce il comma 1 bis del vecchio art. 73, e prevede anch'esso un DM contenente i suddetti limiti massimi detenibili per il consumo personale.

Nel frattempo (con l'art. 2 del DL 36-14, come convertito) riprende la vigenza del DM 11 aprile 2006, contenente i vecchi parametri.

Non ignora questo Giudice che parte della giurisprudenza successiva alle novità del 2014 ha fatto vacillare la conquista (almeno a livello di certezza del diritto) rappresentata dalle Sezioni unite n. 36258 / 2012.

Infatti, secondo alcune pronunce della Terza Sezione della Cassazione (v. n. 25176-14, n. 45458-14), in un quadro che smentisce la ratio della normativa vigente all'epoca delle Sez. un. n. 36258 / 2012 (spezzando la sostanziale equiparazione tra il reato attinente a droghe pesanti e il reato relativo a droghe leggere, e configurando come reato autonomo la fattispecie lieve di cui all'art. 73, co. 5, d.p.r. 309-90) tale giurisprudenza dovrebbe essere rimeditata, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque "automatica" dell'aggravante dell'ingente quantità.

Tuttavia in senso opposto (e condiviso da questo giudicante) altro indirizzo di legittimità (v. Cass., n. 47907-14) ribadisce quanto già affermato in Cass., Sez. 6, n. 46302-14, secondo la quale sull'arresto di legittimità del 2012 (SU n. 36258 / 2012) non può considerarsi incidente C. cost. n. 32-14 a seguito della quale è stata ripristinata la previgente disciplina che differenzia il trattamento sanzionatorio tra le c.d. «droghe leggere» e le c.d. «droghe pesanti», né il successivo DL n. 36-14, conv. l. n. 79-14.

Anche Cass., n. 47907-14 aderisce alla conclusione già espressa da Sez. IV, n. 32126-14, secondo la quale per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309-90, come modificato dalla l. n. 79-14, di conversione del DL n. 36-14, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità (conf. Cass., Sez. IV, n. 43465-14).

A giustificazione di questo indirizzo, Cass., n. 46302-14 osserva giustamente che, da un lato, C. cost. n. 32-14 non ha espresso un giudizio di incompatibilità costituzionale della considerazione unitaria dei diversi tipi di sostanze ai fini del trattamento sanzionatorio, fondando invece la declaratoria di incostituzionalità su ragioni procedurali; d'altra parte, la rimodulazione delle tabelle fornita dalla recente novella non ha modificato i parametri qualitativi e quantitativi di riferimento sui quali si è basato l'arresto delle Sez. Un. n. 36258 / 2012.

Né, infine, è condivisibile, secondo la Corte, l'ulteriore assunto secondo il quale detto orientamento di legittimità determinerebbe una sorta di «automaticità aritmetica» a fondamento della sussistenza dell'aggravante della ingente quantità.

Posto dunque quanto sopra, è evidente l'insussistenza, nel caso che ci occupa, dell'aggravante della ingente quantità, posto che il principio attivo di cui trattasi è pari a grammi 123,458 (quello dell'hashish è pari a grammi 0,262).

Adottato il criterio per cui si deve moltiplicare il valore soglia ex DM 11 aprile 2006 per duemila (ex Sez. un., n. 36258-12), otteniamo infatti i seguenti risultati: cocaina un chilo e mezzo; eroina mezzo chilo; hashish un chilo; marijuana un chilo (v. n. 41 dell'allegato al DM 11 aprile 2006); metadone settecento grammi; morfina mezzo chilo.

Si noti, ancora, che i valori della tabella allegata al DM 11 aprile 2006 e quindi quelli calcolati moltiplicandoli per duemila, sono riferiti al principio attivo (v. sopra).

Quando invece le Sez. Un., n. 36258-12 stabiliscono che con riferimento alle "droghe leggere" si deve avere riguardo (in aggiunta al valore del principio attivo) anche al valore di 50 chilogrammi si riferisce (così par di capire) al peso lordo.***

5) Trattamento sanzionatorio.

L'imputato risulta gravato da numerosi precedenti penali, anche gravi e specifici, sicché pare meritevole di una pena congrua a tali precedenti (e si deve applicare la recidiva contestata).

Tuttavia, al fine di meglio adeguare la pena al fatto concreto (il dato quantitativo non è molto elevato, se confrontato a quelli che emergono in operazioni similari) vengono concesse le attenuanti generiche, però solo equivalenti alla recidiva contestata.

D'altra parte, il dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adempiuto dal giudice ove, con una pur sintetica espressione del tipo "al fine di meglio adeguare la pena al fatto", dia dimostrazione di avere valutato la gravità del fatto, che è uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio (v. Cass., n. 11963-10-11).

Ovviamente il preponderante dato quantitativo delle sostanze detenute esclude in radice l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990.

Per quanto sopra pena base viene fissata in quella di anni quattro di reclusione ed euro sessantamila,00 di multa, ridotta per la diminuente del rito fino ad anni due e mesi otto di reclusione, nonché euro quarantamila,00 di multa.

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue dall'affermazione di responsabilità penale.

Va provveduto sui reperti come in dispositivo, pure considerato che i reperti stessi (a parte ovviamente la intrinseca illiceità delle sostanze stupefacenti) appaiono ormai privi di funzione probatoria.

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