Liquidato equitativamente il disagio provocato dall'affidamento sull'orario di arrivo anche se non lede un diritto costituzionalmente garantito

di Lucia Izzo - Il ritardo aereo non rappresenta di certo un diritto costituzionalmente tutelato, ma, nonostante ciò, è causa costante di disagi per i passeggeri costretti a lunghe attese negli aeroporti o, addirittura, a scomodi soggiorni "fuori programma" in attesa di voli sostitutivi.

Se, ad esempio, l'utente ha prenotato una coincidenza facendo affidamento sull'orario di arrivo del volo, previsto all'atto di acquisto del biglietto, ha diritto al risarcimento se poi la perde a causa di un volo internazionale cancellato.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce, sezione civile, che nella sentenza 2718/2016 ha disposto la liquidazione equitativa del danno per il disservizio provocato agli utenti dal vettore, ritenendo che questo non potesse rimanere privo di conseguenze benché non si tratti di lesione di un diritto previsto nella Costituzione.


I passeggeri, infatti, a causa della cancellazione del volo di ritorno dall'Africa, hanno raggiunto Roma con ben dieci ore di ritardo rispetto all'orario previsto; per tale ragione, non è stato possibile per loro usufruire del collegamento aereo destinazione Lecce, già prenotato e pagato, in vista di un impegno improrogabile di lavoro.

Anzi, a causa del disservizio, i ricorrenti hanno dovuto pernottare in albergo e noleggiare un'auto per raggiungere il capoluogo salentino.


Non solo tutte le spese sostenute ricadono sul vettore a causa dell'inadempimento contrattuale, ma a ciò si aggiunge la riparazione pecuniaria ex art. 7 del regolamento CE 61/2004.

Il giudice pugliese, inoltre, provvede a liquidare anche il danno non patrimoniale, nonostante l'illecito addebitato non vada a ledere un diritto fondamentale dell'individuo né costituisca reato.

Si tratta di una decisione che contrasta con le indicazioni della Cassazione che ha indicato, invece,questi due presupposti necessari per far scattare il ristoro.


Il revirement, precisa il magistrato onorario, "ha scombinato la pregressa pacifica giurisprudenza, ma, nel contempo, ha lasciato un vuoto che dovrà essere colmato mediante l'uso di correttivi che indicano sul calcolo del risarcimento".

A tal proposito appare utile il criterio di liquidazione ex art. 1226 c.c. e alla compagnia non rimane che pagare anche le spese di lite.


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