Alla persona indagata la richiesta di archiviazione non è notificata a meno che la persona offesa non abbia presentato opposizione

Domanda: "Trascorsi sei mesi dall'avvio delle indagini a mio carico posso ritenere il procedimento archiviato non avendo ricevuto alcuna comunicazione?"

Risposta: "Il rinvio a giudizio o l'archiviazione vanno chiesti dal PM entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito viene iscritto nel registro delle notizie di reato (per delitti gravi o di criminalità organizzata il termine è di un anno).

Questo è quanto stabilito dal codice di procedura penale all'articolo 405, il quale prosegue sancendo che nel caso in cui siano necessarie la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

Prima della sua scadenza, tuttavia, il PM può chiedere al giudice che il predetto termine sia prorogato per giusta causa, indicando nella richiesta sia la notizia di reato che i motivi che la giustificano.

In caso di particolare complessità delle indagini o di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato, è possibile chiedere una nuova proroga (salvo che per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 590, terzo comma e 612-bis del codice penale).

Ciascuna di esse può comunque essere autorizzata per massimo sei mesi e le indagini, complessivamente, non possono durare più di diciotto mesi o ventiquattro mesi se la durata originaria massima era di un anno, se le notizie di reato rendono particolarmente complesse le investigazioni (a causa della sussistenza di molteplici fatti tra loro collegati o di un elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese), se le indagini richiedono che vengano compiuti atti all'estero o se i procedimenti rendano indispensabile il collegamento tra più uffici del pubblico ministero.

In ogni caso va precisato che la richiesta di proroga deve essere notificata dal giudice, corredata dell'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni, sia alla persona sottoposta alle indagini che alla persona offesa dal reato che abbia dichiarato di volerne essere informata.

Se non ha ricevuto tale notificazione e abbia la certezza che il termine previsto dal codice di rito sia spirato, l'indagato può reputare archiviate le indagini a suo carico.

In generale, infatti, l'indagato non può domandare di essere avvisato della richiesta di archiviazione, della quale verrà messo formalmente a conoscenza solo se la persona offesa (che invece abbia richiesto di essere informata) faccia opposizione.

L'unica eccezione a tale regola è rappresentata dal caso in cui l'indagato sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare: in tal caso egli riceve ex lege la notificazione del provvedimento del giudice che dispone l'archiviazione (attenzione: non della richiesta di archiviazione formulata dal PM).

Peraltro se si considera che l'unica conseguenza prevista nel caso in cui il pubblico ministero prosegue le indagini oltre il termine è l'inutilizzabilità delle prove eventualmente raccolte, anche decorsi i sei mesi o i mesi di proroga senza aver ricevuto alcuna comunicazione, l'indagato non potrà essere mai davvero tranquillo!

In ogni caso occorre porre in evidenza che l'articolo 335 del codice di procedura penale consente ad ogni cittadino di richiedere che gli vengano comunicate le eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato a suo carico.

Se per tale strada (o per altre), quindi, si è consapevoli di essere indagati si potrà sempre monitorare, per il tramite di un legale, l'andamento delle indagini, o meglio scoprire se effettivamente le stesse sono state archiviate.

Senza dimenticare che invece, se il pubblico ministero non deve formulare la richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale prima della scadenza dei termini deve far notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

Va peraltro sottolineato che, in conseguenza della riforma operata con l. 103/2017, il nuovo comma 3-bis dell'art. 407 dispone che, in ogni caso, "il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis". Il termine può essere prorogato per ulteriori tre mesi in caso di indagini particolarmente complesse. Per delitti di particolare gravità tale termine è pari a quindici mesi".

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