Per la Cassazione, è integrato il reato anche se la donna ha risposto più volte agli sms

di Marina Crisafi - Bombardare l'ex amante di messaggi e telefonate può integrare il reato di stalking. Ed è irrilevante, a tal fine, il fatto che la donna talvolta abbia risposto ai continui tentativi di comunicazione. Ad affermarlo è la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 22549/2016, pubblicata il 27 maggio (qui sotto allegata), confermando la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi di dimora e lavoro della persona offesa, comminata ad un uomo imputato del reato ex art. 612-bis c.p.

Inutile per l'uomo sostenere che i messaggi siano stati scambiati "reciprocamente", perché se è vero che dal tenore di alcuni sms la donna ha usato un "tono accomodante e persino nostalgico" resta il fatto che la stessa è stata esplicita nella volontà di non cedere alle reiterate richieste di ripristinare il rapporto.

Nessun dubbio dunque per gli Ermellini nel confermare la linea seguita dai giudici di merito.

L'ordinanza impugnata, hanno affermato infatti, ha ricostruito analiticamente gli atti persecutori oggetto dell'imputazione provvisoria e del resto basta leggere i numerosi messaggi "dal contenuto minaccioso" inviati dall'uomo per rendersi conto dell'ossessione dallo stesso nutrita verso la donna e della sua gelosia nei confronti del marito e (persino) del personal trainer di una palestra.

La serie continua di "telefonate, messaggi, frasi allusivamente minacciose divulgate attraverso vari mezzi di comunicazione, appostamenti (seguiti anche da ingiurie e, in un'occasione, da un ceffone), risulta idonea - hanno proseguito da piazza Cavour - a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, oltre che un fondato timore per la sua incolumità personale, costituendo un dato di comune esperienza che le minacce e le molestie, a lungo andare, possono trasmodare in atti di più grave impatto sulla persona".

Cassazione, sentenza n. 22549/2016

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