La misurazione non è inficiata dalla presenza di un "volume d'aria" minimo che, anzi, risponde al principio del favor rei

Non si sfugge alla responsabilità per guida in stato di ebbrezza, nonostante l'alcoltest rechi la dicitura "volume insufficiente".

Tuttavia, al giudice non è consentito addebitare all'automobilista un tasso alcolemico superiore a quello misurato solo in quanto il test è avvenuto a distanza di tempo rispetto al momento in cui il prevenuto era alla guida.

Si tratta di principi stabiliti dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione, rispettivamente nelle due sentenze n. 19161/2016 e n. 19176/2016 (qui sotto allegate).

Nel primo caso, ricorre innanzi agli Ermellini un uomo condannato per guida sotto l'effetto di alcol, il quale si duole dell'accertata responsabilità nonostante una delle prove effettuate con alcoltest recasse la dicitura "volume insufficiente".


In realtà come, evidenziato anche dai giudici di merito, dagli atti acquisiti emerge la penale responsabilità dell'imputato, fondata proprio sull'esito positivo dell'accertamento etilometrico mediante alcoltest.

Per i giudici della Cassazione la dicitura riportata dallo scontrino dell'etilometro non inficia di per sè l'attendibilità e la validità del test


La misurazione, in altri termini, non può ritenersi inficiata dall'inspirazione di un volume d'aria minimo, anzi, può dirsi acquisita, in nome del favor rei, una misurazione verosimilmente inferiore per difetto al reale, della quale ovviamente il prevenuto non ha motivo di dolersi. 


L'insufficienza del quantitativo d'aria immessa nell'etilometro non esclude che l'apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di etilemia; qualora lo strumento pervenga alla misurazione dell'etilemia, nonostante il volume insufficiente d'aria in esso inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da consentirne il funzionamento, il tasso alcolemico così riscontrato (da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe rilevato nel diverso caso di immissione di un volume d'aria invece "sufficiente") può essere assunto a fondamento della decisione. 


Invece, nel caso della sentenza 19176/2016, ha ragione l'automobilista che è stato condannato per guida in stato d'ebbrezza alcolica, nella fattispecie più grave tra quelle previste dall'art. 186., coma 2,del Codice della strada, nonostante il tasso alcolico, misurato mediante etilometro, fosse da riferibile all'ipotesi meno grave, in quanto inferiore ad 1,5 g/I (1,49 alla prima misurazione ed 1,35 alla seconda). 


La Corte di merito ha ritenuto di sussumere il fatto nella fattispecie più grave osservando che l'alcoltest, seppure eseguito a distanza di circa due ore dal momento del sinistro stradale, ha dato esito positivo, con tasso alcolemico di 1,49 e 1,35 g/l. 

Nonostante il tempo trascorso i giudici hanno applicato il principio della c.d. "Curva di Widmarkg", secondo cui la concentrazione di alcool, in andamento ascendente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo.

Si tratta, per gli Ermellini, di una motivazione illogica.

Nel fondare la fattispecie più grave, i giudici avrebbero dovuto fare riferimento a un corteo sintomatologico tale da sorreggere, con ragionevole certezzal'affermazione secondo la quale l'imputato, a dispetto della misurazione meccanica, al momento del fatto presentava nell'organismo una presenza di alcol superiore al consentito.


Invece, nessuna base sintomatica, indipendentemente dalla verifica strumentale, è stata allegata dagli agenti che hanno effettuato la rilevazione: sicuramente, nel caso all'esame, tali sintomi univoci erano assenti, in quanto l'alito vinoso non può considerarsi tale e lo stato di agitazione dell'uomo era certamente da riconnettersi allo scuotimento emotivo scatenato dall'incidente, nel quale erano rimasti investiti due pedoni. 


Inoltre, il giudice può essere fruitore, o se si vuole utilizzatore, di regole scientifiche, ma, fatta eccezione per le conoscenze facenti parte del notorio, non può porre egli la regola, che assume essere scientifica, magari credendo di apprestarle autorevolezza citando lo studioso alla quale si attribuisce la scoperta o l'affinamento della tecnica conoscitiva. 

Cass., IV sez. pen., sent. 19161/2016
Cass., IV sez. pen., sent. 19176/2016
Vedi anche:
- Alcoltest: tutto quello che devi sapere
- Alcoltest: raccolta di articoli e sentenze

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