Non si può provare la colpevolezza in forza di dichiarazioni rese da un soggetto che si è sottratto all'esame da parte dell'imputato

di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione, con la sentenza numero 8638/2016, ha riconosciuto la tacita remissione di querela in ipotesi di mancata comparizione della parte civile all'udienza.

In realtà si tratta di un orientamento che da diversi anni ha iniziato a farsi strada tra la giurisprudenza e che il Giudice di pace di Monsummano Terme aveva già sancito nella sua sentenza numero 56 del 15 ottobre 2007 (qui sotto allegata).

In tale sentenza, infatti, a fronte della mancata comparizione della parte offesa in un'udienza fissata a seguito di querela presentata in ragione della presunta commissione dei reati di cui agli articoli 594 e 612 del codice penale, il giudice aveva chiarito che tale omessa comparizione è idonea a rappresentare un'ipotesi di remissione tacita di querela quando è stata preceduta dall'avvertimento, da parte del giudice o da questo autorizzato, che l'assenza sarebbe stata interpretata in tal modo.

Peraltro, ricorda il giudicante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 531 del codice di procedura penale, il giudice può dichiarare l'estinzione del reato anche quando vi è dubbio circa la sussistenza di una causa di estinzione.

Del resto, riferendosi al caso di specie, non è possibile provare la colpevolezza dell'imputato in forza di dichiarazioni che siano state rese da un soggetto che, per libera scelta, si è sottratto all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore.

Opinando diversamente, infatti, si rischierebbe di sacrificare dei valori costituzionalmente garantiti solo per tutelare dei presunti interessi di un soggetto che, peraltro, ha mostrato un chiaro disinteresse al procedimento.

Così, nel caso di specie, considerato che con la mancata comparizione deve ritenersi manifestata la volontà del querelante di desistere dal suo intento di proseguire l'azione penale nei confronti dell'imputato, il Giudice di pace non ha potuto far altro che prendere atto dell'intervenuta decadenza della condizione di procedibilità di cui agli articoli 336 e seguenti del codice di rito con conseguente estinzione dei reati contestati.

Giudice di pace di Monsummano Terme testo sentenza numero 56/2007
Valeria Zeppilli

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