Nessuna esimente per colui che deliberatamente si sottrae al controllo degli agenti provocando anche lesioni al pubblico ufficiale che aveva tentato di fermarlo

di Lucia Izzo - Il soggetto condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di lesioni personali aggravate non può giovarsi dell'esimente ex art. 131-bis c.p. che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, VI sezione penale, nella sentenza n. 17378/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo, colpevole dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate.


La vicenda, ricostruita puntualmente dai giudici di merito, riguarda l'autovettura su cui viaggiava il ricorrente che, sottraendosi al controllo di polizia e alla richiesta di accostarsi e fermarsi iniziò, invece, in piena notte ed in pieno centro abitato, ad accelerare al fine di dileguarsi.

Ne derivava un "rocambolesco inseguimento" tanto che l'autovettura, compiendo brusche manovre di cambio di strada per allontanarsi, anche a causa del manto stradale bagnato, terminava la sua corsa andando a sbattere contro dei grossi vasi di cemento posti sul marciapiede.


In seguito, il ricorrente deliberatamente si allontanava in altra direzione mentre gli agenti fermavano il guidatore, ma veniva a sua volta inseguito e, mostrandosi ostile, spingeva strattonava e allontanava l'agente che lo aveva raggiunto, rifiutando di fermarsi nonostante gli fosse stato ripetutamente richiesto.

Mentre tentava di fermare l'imputato, l'agente finì per terra procurandosi lesioni documentate dai relativi referti medici, dai Giudici di merito vagliati per i profili attinenti sia alla tipologia che alla compatibilità delle riscontrate lesioni.


Secondo la difesa dell'uomo, la Corte d'appello, in violazione degli artt. 4 d.lgs. n. 288/1944 (ora art. 393-bis cod. pen.) e 59, ultimo comma, cod. pen., avrebbe omesso di applicare l'esimente sebbene il ricorrente non si trovasse in una situazione di flagranza o quasiflagranza di reato, e non avrebbe considerato lo stato soggettivo di buona fede per effetto del quale egli riteneva di essere sottoposto ad una richiesta illegittima del poliziotto

Nel motivo di ricorso si chiarisce che l'imputato in quel momento non stava correndo, né si stava dando alla fuga, ma si stava limitando ad allontanarsi dal luogo del sinistro, con la conseguente arbitrarietà dell'iniziativa del pubblico ufficiale di procedere all'arresto, facendo ricorso all'impiego di manette. 


Si tratta di una ricostruzione che non convince i giudici di legittimità, posto che non solo l'imputato non fu ammanettato dall'agente, ma quest'ultimo, secondo quanto riferito, addirittura era caduto per terra con le manette in mano, che inutilmente aveva cercato di utilizzare in seguito al totale diniego di collaborazione opposto dall'imputato.

Si tratta di una versione avvalorata dalle dichiarazioni rese dagli altri agenti coinvolti, oltre che dalla documentazione medica prodotta in giudizio.


Sulla base del compendio probatorio correttamente ricostruito e prospettato, devono ritenersi assenti i presupposti per la configurabilità, nel caso in esame, dell'invocata causa di giustificazione prevista, per la cui applicazione è invece necessaria un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.


Inoltre, precisano gli Ermellini,  integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga in macchina, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada. 


Non si rilevano elementi idonei, quindi, neppure per la configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., che il ricorrente, peraltro, ha solo genericamente invocato riguardo ad un fatto produttivo anche di lesioni nei confronti del pubblico ufficiale cui è stata opposta la condotta di resistenza. 

Cass., Vi sez. pen., sent. n. 17378/2016

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