Nei rapporti di carattere familiare è esclusa l'incapacità ex art. 246 c.p.c., ma l'attendibilità della ex richiede un attento esame

di Lucia Izzo - Nell'istruzione probatoria riguardante rapporti di carattere familiare, la testimonianza dell'ex coniuge, basata sul fatto storico da cui dipende una risposta utile a ricostruire l'intera vicenda, non può essere ritenuta inattendibile.


Lo ha disposto la Corte d'Appello di Milano, prima sezione civile, nella sentenza 51/2016, rigettando l'istanza di un ex marito contro la decisione che, in primo grado, lo aveva condannato a restituire 7.600 euro che il suocero aveva dichiarato di avergli versato per pagare il mutuo dopo che l'appellante era stato allontanato di casa dall'ex moglie.


Il ricorrente sottolinea l'erroneità della decisione del Tribunale in quanto l'erogazione di denaro era stata eseguita a titolo di liberalità; non sono idonee a fondare una diversa ricostruzione, prosegue l'uomo, le dichiarazioni rese dalla sua ex compagna in sede di testimonianza.


Il realtà, già il Tribunale aveva evidenziato che sarebbe stato alquanto strano che il suocero avesse donato al genero una tale somma dopo l'avvenuta separazione; al contrario, sarebbe apparso più condivisibile che la dazione fosse avvenuta per venire incontro alle difficoltà dell'uomo rimasto fuori casa.


Circa le dichiarazioni della donna, la Corte d'Appello chiarisce che non possono essere giudicate inattendibili,  "sia perché il limite di valore di cui alla norma citata può essere superato dal giudice in relazione alla peculiarità della fattispecie ex art. 2721, comma 2, cod. civ., sia perché l'ex coniuge in quanto tale (tanto piu ove si tratti di rapporti di carattere familiare) non può essere considerato incapace ex art. 246 c.p.c., ma semmai soggetto la cui attendibilità richiede un attento esame".


Dalle risultanze probatorie era anche emerso che, alla domanda dell'ex moglie "quando restituirai a mio padre", l'uomo aveva risposto "quando tu pagherai e comprerai il mio 50% per cento", senza che il marito avesse quindi menzionato un'ipotetica donazione, ma solo un prestito.

La Corte d'Appello decide di non accogliere, per tali ragioni, quanto reclamato dall'appellante.


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