L'art. 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), è incostituzionale nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale. Lo ha affermato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 367 dello scorso 29 novembre, precisando che la norma “nella parte in cui preclude di adottare una misura di sicurezza non segregante come la libertà vigilata - che grazie alle prescrizioni che il giudice può imporre a norma dell'art. 228, secondo comma, cod. pen. consente nello stesso tempo di attuare gli interventi terapeutici più idonei alla cura dell'infermo di mente e di disporre le opportune cautele per controllare e contenere la sua pericolosità sociale - viola il principio di ragionevolezza e, di riflesso, il diritto alla salute, e deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo”.
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