Nell'attuale contesto normativo non è corretto limitare l'esenzione agli atti relativi all'affidamento dei figli o al mantenimento di questi o del coniuge
di Valeria Zeppilli - Il divorzio breve recentemente introdotto nel nostro ordinamento ha attribuito al consenso dei coniugi un valore molto più rilevante rispetto al passato e ridotto notevolmente l'intervento dell'organo giurisdizionale.

Con la conseguenza che, nel mutato contesto normativo, l'applicabilità dell'esenzione delle tasse di cui all'articolo 19 della legge numero 74/1987 va estesa a tutti gli accordi che siano volti a definire la crisi coniugale in maniera tendenzialmente stabile.

Insomma: l'esenzione non è più limitata solo agli atti relativi all'affidamento dei figli o al mantenimento di questi ultimi o del coniuge.

Sulla base di tali presupposti, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 3110 depositata il 17 febbraio 2016 (qui sotto allegata), ha quindi respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza con la quale la commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna aveva considerato esentasse un trasferimento immobiliare tra ex coniugi che invece, per il fisco, non doveva reputarsi tale.

I giudici di legittimità, nel fare ciò, hanno infatti chiarito che l'esenzione di cui all'articolo 19 della legge numero 74/1987 vale per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, peraltro ricordando che un quasi ventennale orientamento della dottrina aveva già sottoposto a "serrata critica" la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti e accordi stipulati in occasione della separazione, affermando invece che anche gli accordi che prevedono trasferimenti patrimoniali devono essere ricondotti nelle condizioni di separazione.

Corte di cassazione testo sentenza numero 3110/2016
Valeria Zeppilli

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