In applicazione del codice della navigazione, il giudice di pace di Parma ha dato ragione a un passeggero impossibilitato ad arrivare in aeroporto

di Marina Crisafi - A chi non è capitato di restare imbottigliato in un ingorgo in autostrada o in una coda allucinante in città non riuscendo ad arrivare per tempo all'aeroporto e rischiando di perdere (o perdendo) l'aereo? Bene, sappiate che la legge in tali casi prevede il diritto al risarcimento.

Lo sa bene un 74enne parmigiano che doveva partire per il Brasile ed è rimasto bloccato in un maxi-ingorgo sull'Autosole per colpa di un incidente che gli ha impedito di arrivare in aeroporto in tempo. L'uomo, come racconta la Gazzetta di Parma, chiese il rimborso alla compagnia aerea ma la stessa rifiutò. Da qui la decisione di fare ricorso al giudice di pace e dopo il fallimento della mediazione, la sentenza che gli ha dato ragione.

Ciò in applicazione di una precisa norma di legge, l'art. 945 del codice della navigazione, così come sostituito dal d.lgs. n. 96/2005, il quale prevede testualmente che "se la partenza del passeggero è impedita per cause a lui non imputabili, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del passaggio già pagato".

Ma non solo. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Resta fermo l'obbligo per il passeggero, come prevede la norma, di dare "tempestiva notizia dell'impedimento" alla compagnia, a pena di responsabilità per il danno che la stessa provi di aver sopportato a causa del ritardo nella notizia, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.



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